La borsa di studio può essere data:  dalla regione in cui si trova la sede universitaria, Università stessa e Ministero degli Affarti Esteri dell'Italia.
Ecco un esempio del concorso per asegnazione della borsa di studio regionale.


BANDO  DI  CONCORSO  PER  BORSA  DI  STUDIO

 1)      ENTITA’ NUMERICA DELLE BORSE DI STUDIO

 In conformità alle disposizioni fissate dalla Legge Regione Lombardia n° 33/94 ed in particolare dell’art. 30, di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/04/01, attuativo dell’art. 4 della Legge  n° 390 del 02/12/91 e successive modificazioni, nonchè della  delibera n.7/4974 del 08/06/01 della Giunta Regionale della Lombardia   “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio in ambito universitario”, è bandito il concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio agli studenti iscritti per l'A.A.2001/2002, al primo anno di corso di laurea, laurea specialistica e specialistica a ciclo unico, di specializzazione ad eccezione di quelli d’area medica di cui al D.L.4/8/99, n.368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.L.3/7/98, n 210, art.4; in via transitorio e fino a loro esaurimento, agli studenti iscritti ad uno degli anni dei corsi attivati prima del D.M. 3/11/1999, n.509  (riforma Universitaria),  presso l'Università degli Studi di Brescia: 

n° 200 borse di studio per studenti iscritti al primo anno per l’A.A. 2001/02;

n° 600 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi attivati prima del D.M. n.509/1999 e per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi attivati dopo del D.M.n.509/1999, per complessive n° 800 borse di studio.

2) CHI PUO' OTTENERE LA BORSA DI STUDIO

2.1. Possono presentare domanda per la partecipazione al concorso:

a.       tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Brescia, secondo le condizioni indicate più avanti nel bando;

b.      gli apolidi ed i rifugiati politici, equiparati ai cittadini italiani;

c.       iscritti alle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale

2.2. Coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

a)      siano iscritti o dichiarino di volersi iscrivere, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509, in regolare corso di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.L. 368/99), di dottorato di ricerca se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale 224/1999;

b)      siano iscritti ai corsi di laurea istituiti precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509;

c)      siano iscritti sino ad un massimo di un ulteriore semestre oltre a quelli previsti dai rispettivi ordinamenti didattici (per gli studenti iscritti ai sensi del D.M. 509/99);

d)      siano iscritti al 1° anno fuori corso o ripetente, terminato il regolare corso di studio (per gli studenti iscritti precedentemente al DM 509/99);

e)      non siano già in possesso di un'altra laurea;

f)       non abbiano già beneficiato per lo stesso anno di corso di borsa di studio;

g)      non siano o non siano stati iscritti fuori corso o ripetente intermedio;

h)      non abbiano effettuato passaggi di facoltà con ripetizione d’iscrizione allo stesso anno di corso;

i)        non abbiano rinnovato l’iscrizione per rinuncia agli studi;

j)       non abbiano cambiato sede universitaria con ripetizione dell'anno d'iscrizione;

k)      siano in possesso dei requisiti relativi alla Condizione Economica ed al merito di seguito definiti.

Nei casi  g – h -  i – j ,  il diritto all’ammissione alla graduatoria per la concessione della Borsa di Studio viene sospeso per l’anno 2001/2002 in cui si è verificata una delle situazioni sopra indicate.

3) REQUISITI  RICHIESTI  PER  ENTRARE  NELLA  GRADUATORIA

 Al fine di determinare il diritto all’inserimento nella graduatoria i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati:

 3.1. Requisiti di merito:

a)      Per gli studenti iscritti al 1° anno: non viene richiesto alcun requisito di merito per l’ammissione in graduatoria; ( vedi punto 9 pag….)

b)      Iscritti ad  anni  successivi per i corsi attivati prima dell’attuazione del D.M. n.509/1999: aver superato entro il 10/08/2001, tutti gli esami previsti indicati al punto A) Tabella Esami pag……...

Gli esami da superare, validi per l'inserimento nella graduatoria delle borse di studio, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studi proposto dalla facoltà, ovvero nel piano di studio proposto dallo studente ed approvato dal Consiglio di Facoltà stesso.

Sono  esclusi   gli  esami  la  cui votazione non è espressa in trentesimi (idoneità) ed i corsi liberi; gli esami biennali  e triennali, una  volta  sostenuti, hanno  valore, ai  fini di cui sopra, di doppio e triplo esame.

c)      Per gli iscritti agli anni successivi al primo attivati ai sensi del decreto ministeriale 3  novembre 1999 n° 509: aver conseguito, entro il 10 agosto 2001, oltre al soddisfacimento d’eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, il numero di crediti indicato al punto B) Tabella Crediti pag…..   Per corsi di laurea specialistica i limiti indicati nella Tabella sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.

 Qualora lo studente non abbia conseguito il numero di crediti previsti nella tabella potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" con le seguenti modalità :

 5 crediti           se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

12 crediti         se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

15 crediti         se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

 La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata per gli anni accademici successivi.

Per il conseguimento dei requisiti di merito, per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica, lo studente può utilizzare il “bonus” maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

I crediti, di cui sopra, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

 Per gli studenti che richiedono il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nelle more della riformulazione in termine di crediti degli ordinamenti didattici vigenti e delle carriere degli studenti già iscritti si terrà conto dei risultati della carriera scolastica del corso di provenienza.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, i criteri di merito sono verificati tenendo conto di quanto stabilito al punto “Assistenza studenti disabili” pag… del bando.

 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al 1°, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l’ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.

 3.2. Requisiti relativi alle Condizioni Economiche:

Le Condizioni Economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e dell’ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell’ampiezza del nucleo familiare.

 3.2.1  Nucleo familiare convenzionale:

Sono considerati appartenenti al nucleo familiare i seguenti soggetti:

–      il richiedente i benefici;

–      tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione    della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;

–      il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o   di separazione legale;

–      i genitori dello studente, se non legittimamente separati o divorziati, e i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica;

–      eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della   domanda.

 Lo studente sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della situazione  patrimoniale ed economica  della  famiglia  di  origine,  bensì  di  quella  derivante  dal  nuovo nucleo familiare, qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

–         residenza risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare d’origine

–         Indicatore della Condizione Economica dello studente richiedente, che deve derivare esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a € 6.500,00 (£. 12.585.755.=) annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

 Nel  caso non si verifichino le condizioni prima richiamate si terrà conto della situazione  patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

 3.2.2  Indicatore della Condizione Patrimoniale (I.C.P.) 

Ai fini dell’ammissione ai concorsi l’Indicatore della Condizione Patrimoniale del nucleo convenzionale dello studente non potrà superare per l’A.A. 2001/02 i seguenti limiti:

 

 

 

–      1 componente

€  32. 606,00

 £.63.134.019

–     2 componenti        

€    54.344,00

 £.105.224.656

–      3 componenti

€    72.458,00

 £.140.298.251

–      4 componenti

€  88.399,00

 £.171.164.331

–      5 componenti

€  103.615,00

 £. 200.626.616

–      6 componenti

€  117.382,00

 £. 227.283.245

–      7 componenti

€  130.425,00

 £. 252.538.014

–   per ogni ulteriore componente; € 10.869,00.

  £.      21.045.318

In caso di presenza nel nucleo famigliare di più figli studenti universitari o nel caso di famiglie con un solo genitore vivente o in caso siano presenti persone non autosufficienti  con invalidità  pari a 100%, il tetto massimo dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale viene aumentato di: 

€ 10.869,00

   £.  21.045.318

 In caso di studente disabile, con invalidità pari o superiore al 66%, il tetto massimo dell’Indicatore della Condizione Patrimoniale, viene aumentato di: 

                          €  14.492,00

            £.   28.060.424

Tali innalzamenti non sono tra loro cumulabili.    

 3.2.3  Indicatore della Condizione Economica (I.C.E.)

Ai fini dell’ammissione ai concorsi l’Indicatore della Condizione Economica del nucleo familiare convenzionale dello studente, definito come il reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell’Irpef, incrementato del 20% dell’Indicatore della Condizione Patrimoniale, non potrà superare per l’A.A. 2001/02 i seguenti limiti: 

-        1 componente

12.541,00

£.24.282.762

-        2 componenti

20.901,00

£.40.469.979

-        3 componenti

27.869,00

£.53.961.908

-        4 componenti

34.000,00

£.65.833.180

-        5 componenti

39.852,00

£.77.164.232

-        6 componenti

45.147,00

£.87.416.781

-        7 componenti

50.163,00

£.97.129.112

per ogni ulteriore componente +

+ €

 4.180,00  

+£.8.093.608

 In caso di presenza nel nucleo famigliare di più figli studenti universitari o nel caso di famiglie con un solo genitore vivente o in caso siano presenti persone non autosufficienti  con invalidità  pari a 100%, il tetto massimo dell'Indicatore della Condizione Economica viene aumentato di:

€  4.180,00  

 £. 8.093.608

 In caso di studente disabile, con invalidità pari o superiore al 66%, il tetto massimo dell’Indicatore della Condizione Economica, viene aumentato di:

€  5.574,00  

 £. 10.792.768

              Tali innalzamenti non sono tra loro cumulabili.

 

4) DETERMINAZIONE  DEGLI  INDICATORI  DELLA  CONDIZIONE ECONOMICA E DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE 

Al fine della determinazione degli Indicatori della Condizione Economica e della Condizione Patrimoniale, il reddito e il patrimonio dei membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura.Tale valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione e alla tipologia economica delle attività che li generano o cui sono destinate, secondo le modalità indicate ai punti   4.1 e 4.2. 

Il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli Indicatori della Condizione Economica e della Condizione Patrimoniale nella misura del 50%.  

Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio siano negativi, vengono considerati pari a zero ai fini del calcolo della Condizione Economica e/o Patrimoniale.

Ai fini del calcolo dell’indicatore della Condizione Economica non si tiene conto dei redditi a tassazione separata. 

I redditi dei membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all’estero nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda, sono valutati sulla base del tasso medio del 2000. Per tali redditi, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione ma è necessario esibire la relativa documentazione.

 4.1  Indicatore della Condizione Economica:

L’Indicatore della Condizione Economica è composto dal reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale, prodotto per l’anno 2000, e al netto dell’Irpef e dell’eventuale addizionale regionale e comunale, incrementato dal 20% dell’Indicatore della Condizione Patrimoniale. 

Il reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale è definito dalla somma delle seguenti tipologie reddituali prodotte da tutti i componenti e ricavabili dai modelli fiscali.  

4.1.1 reddito da lavoro dipendente, pensione e assimilati:

–      imponibili definiti in sede di dichiarazione sostitutiva dei datori di lavoro o degli enti  eroganti. Gli arretrati e il trattamento di fine rapporto non concorrono alla formazione del reddito da lavoro.

 4.1.2 redditi da lavoro autonomo:

–      impresa individuale, esercizio di arti o professioni:

il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi, ovvero, se maggiore, quanto desunto dall’applicazione dei parametri di cui alla legge 28/12/1995, n° 549, art. 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo d.p.c.m. per l’anno di riferimento e/o degli studi di settore di cui all’art.10, legge 8/5/1998, n. 146;

–      collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo:

il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

 

4.1.3 redditi da partecipazione in società di capitale:

–      le partecipazioni sino al 10% del capitale sociale, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, valutate sulla base degli utili e dei dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;

–      le partecipazioni in misura superiore al 10% del capitale sociale, riferito al complesso dei componenti il nucleo familiare convenzionale, sono valutate nel modo seguente: - SPA o Sapa, il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi moltiplicato per la quota di azioni possedute su capitale sociale; - Srl,  il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all’art. 3 della legge 549/95 così come definiti dal relativo d.p.c.m. per l’anno di riferimento e/o degli studi di settore di cui all’art.10, legge 8/5/1998, n. 146, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale.

 

4.1.4 redditi derivanti da società di persone, di associazione tra persone e assimilate, da               impresa familiare:

–      il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o dall’impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui all’art. 3 della legge n° 549/95 moltiplicato per la quota di partecipazione agli utili.

 

4.1.5 redditi da fabbricati:

–      l’importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

 

4.1.6 redditi dei terreni e da impresa agricola e/o allevamento:

–      il reddito derivante da impresa agricola e/o allevamento, anche in forma associata, per il quale sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.,  è dato assumendo la base imponibile determinata ai fini dell’applicazione dell’IRAP, al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo utilizzato;

–      per i redditi relativi a superfici forestali e dei terreni aziendali investiti in boschi, si fa riferimento ai redditi imponibili IRPEF.

 4.1.7 Redditi percepiti all’estero:

–        vanno dichiarati anche se non imponibili ai fini IRPEF.

 4.1.8 Altri redditi imponibili Irpef:

–      l’importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

 

4.1.9 Irpef:

–      il valore dell’imposta netta a carico dei componenti il nucleo familiare convenzionale, che risulta dalla dichiarazione dei redditi. Per fratelli e sorelle del richiedente l’imposta netta va considerata al 50%.

Il valore dell’imposta netta (IRPEF) e dell’eventuale imposta regionale e comunale, va sottratto alla somma di tutti i redditi precedentemente indicati.  

Per tutti i redditi indicati al presente punto 4.1 e per le relative imposte Irpef si fa riferimento a quelli percepiti nel 2000, anno solare precedente a quello della presentazione della domanda.

4.2 Indicatore della Condizione Patrimoniale:

L’Indicatore della Condizione Patrimoniale del nucleo familiare convenzionale è definito, con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti  che non sono impiegate direttamente nell’attività d’impresa individuale o nell’esercizio di arti o professioni:

 4.2.1 patrimonio immobiliare:

–      fabbricati e terreni edificabili sono valutati in base all’imponibile definito ai fini della dichiarazione ICI per il 2000. E’ esclusa totalmente dalla valutazione la prima casa di proprietà, se adibita a residenza del nucleo familiare dello studente richiedente e le sue pertinenze. E’ esclusa per il 50% del valore dell’immobile, e il 50% delle sue pertinenze, se appartenente alle categorie catastali A1 - A8 - A9 qualora sia adibita a casa principale;

–      terreni agricoli non destinati all’uso dell’impresa agricola non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale, sono valutati in base all’imponibile definito ai fini della dichiarazione ICI per il 2000.

 

4.2.2 patrimonio mobiliare:

–      depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito devono essere indicati in base al valore nominale delle consistenze alla data del 31/12/2000   per la quota eccedente i 30 milioni di lire (verrà detratta d’ufficio);

–      fondi di investimento, quote OIVCM e SICAV, posseduti al 31 dicembre 2000, indicati in base alla quotazione della Borsa Valori di Milano alla data del 31/12/2000;

–      partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute al 31/12/2000, secondo l’ultima quotazione della borsa di Milano di tale anno; per le società non quotate in borsa la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, moltiplicato per la quota di partecipazione;

–      partecipazione in società di persone, in associazione tra persone e assimilate (ad eccezione dell’impresa familiare): concorrono alla formazione dell’Indicatore della Condizione Patrimoniale solo se la società o associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio d’esercizio, anche in opzione. In tal caso, la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, moltiplicato per la quota di partecipazione.

 Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga, per intero, di una casa di proprietà verrà portata in detrazione dall’Indicatore della Condizione Patrimoniale una franchigia di    £. 100.000.000 (€51.646,00) , a cura dell’ufficio. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale risultino soci.

 5)      VALUTAZIONE    DEL    REDDITO   E     DEL     PATRIMONIO     POSSEDUTO

      ALL’ESTERO (STUDENTI STRANIERI)

 In base al D.P.R. 31.8.1999 n. 394 art.46, comma 5, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal vigente D.P.C.M. emanato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991 e relativi aggiornamenti annuali e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 17, comma.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri il cui elenco è definito annualmente con decreto del ministro, emanato d’intesa con il ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.  Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’ Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore s’impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.  Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

 I patrimoni disponibili all’estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione (€ 516,00) a metro quadro.

 6) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

 L’ammontare della borsa di studio è così fissato:

 –      studenti in sede, appartenenti a famiglia residente nel comune o nell’area circostante ove hanno sede i corsi di studio frequentati: 

 I fascia

 € 1.600,00   

+   1 pasto giornaliero gratuito

 

 

 

II fascia

 € 1.300,00      

+   1 pasto giornaliero gratuito

 

 

 

III fascia

 € 1.000,00      

+   1 pasto giornaliero gratuito

   –      studenti pendolari, che non sono fuori sede, e appartengono a famiglia residente in un    luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato:

 

I fascia

 € 1.725,00

+   1 pasto giornaliero gratuito  

II fascia

 € 1.400,00

+   1 pasto giornaliero gratuito  

III fascia

 € 1.100,00

+   1 pasto giornaliero gratuito  

     studenti fuori sede, appartenenti a famiglia residente in comuni distanti dalla sede dei corsi di studio frequentati e che, per tale motivo, prendono alloggio, a titolo oneroso e con contratto di locazione regolarmente registrato e rinnovato (il rinnovo deve essere dimostrato anche se tacito, tramite apposito mod.F23) per l’anno accademico di presentazione la domanda per almeno 10 mesi, nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. In mancanza di tale condizione gli studenti saranno considerati pendolari:

 a)     Studenti ospiti dei Collegi Universitario dell’I.S.U.:

  

I fascia

€ 1.925,00

+ alloggio e 1 pasto giornaliero gratuito

II fascia

€ 1.500,00

+ alloggio e 1 pasto giornaliero gratuito

III fascia

€ 1.100,00

+ alloggio e 1 pasto giornaliero gratuito

 

 a)     Studenti che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:

 

I fascia

€ 3.325,00

+ 1 pasto giornaliero gratuito

II fascia

€ 2.900,00

+ 1 pasto giornaliero gratuito

III fascia

€ 2.500,00

+ 1 pasto giornaliero gratuito

 

I servizi di vitto concessi in sostituzione della borsa di studio e non fruiti non daranno diritto a rimborso.

 N.B.   I  comuni  considerati  "in sede" e   “pendolari”  sono   riportati    in   un'apposita tabella A.A. 2001/2002 disponibile presso le bacheche I.S.U.

 Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della Legge 30 marzo 1971 n° 118 o ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l’importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di  € 6.300,00 (£ 12.198.501)  se fuori sede, di € 3.570,00 (£. 6.912.483)  se pendolare e di € 2.440,00 (£.4.724.498) se  in  sede.

 L’Indicatore della Condizione Economica per l’anno 2000 del nucleo familiare convenzionale del richiedente non deve superare i seguenti limiti relativi all’attribuzione della borsa di studio d’importo: 

I.     Fascia della Borsa di Studio = importo integrale

II.   Fascia della Borsa di Studio = importo parzialmente ridotto

III.Fascia della Borsa di Studio = importo ridotto

 

 

I

II

III

1 componente

€   8.361, 00

£. 16.189.153

€ 10.451, 00

£. 20.235.957

€ 12.541, 00

£. 24.282.762

2 componenti

€ 13.934, 00

£.26.979.986

€ 17.418, 00

£. 33.725.950

€ 20.901, 00

£. 40.469.979

3 componenti

€ 18.579, 00

£ 35.973.960

€ 23.224, 00

£. 44.967.934

€ 27.869, 00

£. 53.961908

4 componenti

€ 22.666, 00

£ 43.887.495

€ 28.333, 00

£. 54.860.337

€ 34.000, 00

£. 65.833.180

5 componenti

€ 26.568, 00

£ 51.442.821

€ 33.210, 00

£. 64.303.526

€ 39.852, 00

£. 77.164.232

6 componenti

€ 30.098,00

£ 58.277.854

€ 37.622, 00

£. 72.846.349

€ 45.147, 00

£. 87.416.781

7 componenti

€ 33.442, 00

£ 64.752.741

€ 41.803, 00

£. 80.941.894

€ 50.163,00

£. 97.129.112

per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, i limiti di reddito precedentemente indicati   s’intendono aumentati di :

 

I

II

III

€  2.787,00

£  5.396.384 

€  3.484,00

£ 6.745.964

€  4.180, 00

£. 8.093.608  

 In caso di presenza nel nucleo familiare di più figli studenti universitari o nel caso di famiglie con un solo genitore vivente, o in caso siano presenti persone non autosufficienti con invalidità pari al 100%, il tetto massimo del reddito, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, viene aumentato di : 

I

II

III

€  2.787,00

£  5.396.384

€  3.484,00

£ 6.745.964

€  4.180,00

£. 8.093.608 

 In caso di studente disabile, con invalidità pari o superiore al 66%, il tetto massimo del reddito, al fine dell’inserimento nelle graduatorie, viene aumentato di : 

I

II

III

€ 3.716,00

£   7.195.179

€ 4.645,00

£.8.993.974

€ 5.574,00

£.10.792.768  

 Tali innalzamenti non sono tra loro cumulabili.

 La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle Condizioni Economiche e al merito, che non ottengano il beneficio per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli iscritti ai primi anni cui si applica la tariffazione minima prevista per gli studenti appartenenti alla I fascia.

 7) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

 Le graduatorie relative agli studenti aventi i requisiti per l’accesso, stilate in maniera unica per le matricole mentre per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo per  corso di laurea e anno di corso, vengono formulate secondo i seguenti criteri:

Per gli studenti iscritti al primo anno, attraverso un'unica graduatoria ordinata in modo crescente sulla base dell'Indicatore della Condizione Economica del nucleo famigliare convenzionale. A parità di reddito,  verrà considerata la maggior età.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo mediante graduatoria di merito:

1)      numero di esami superati o crediti conseguiti, con l’attribuzione del seguente punteggio:

     numero minimo previsto dal bando punti 250,

il restante punteggio (300 punti) verrà attribuito in proporzione al numero di esami superati o crediti conseguiti, in rapporto al massimo numero di esami, o crediti  del piano di studi, esami o crediti compresi dall’anno d’immatricolazione all’anno precedente a quello della richiesta di borsa. 

Saranno attribuiti 550 punti agli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami o crediti previsti dal piano di studio.

Gli studenti che si avvarranno del “bonus”di cui al comma 6 D.P.C.M. 4/4/2001, pag… bando, verranno inseriti in graduatoria in coda agli studenti con pari punteggio ottenuto senza l’utilizzo del “bonus”.Il numero delle borse destinate agli studenti iscritti prima del D.M.n.509/1999,  ad anni successivi al primo, sarà suddiviso per ciascuna Facoltà, Corso di Laurea, Anno di Corso, in proporzione al numero degli iscritti.

 

2)      votazioni conseguite con l’attribuzione del seguente punteggio:

punti da 270 a 450  (corrispondenti  in  centocinquantesimi ai voti da 18/30 a 30/30).

 media dei voti riportata negli esami sino ad un massimo di punti 450 così ripartiti:

media 

punti 

media 

punti 

media 

punti 

18/30 

270 

23/30 

345 

28/30 

420 

19/30 

285 

24/30 

360 

29/30 

435 

20/30 

300 

25/30 

375 

30/30 

450 

21/30 

315 

26/30 

390 

 

 

22/30 

330 

27/30 

405 

 

 

 

A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento alle Condizioni Economiche.

Gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti per la prima volta o iscritti ad anni successivi al primo, se inseriti nella graduatoria di idoneità, avranno diritto all’assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili da bando.

 8) TERMINI  E  MODALITA’  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA  E   RELATIVI DOCUMENTI

 La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo, deve essere presentata,  entro il termine del 1 Ottobre 2001 presso gli uffici dell’I.S.U., Viale Europa, 39 - Brescia. 

Le domande inviate a mezzo del servizio postale saranno ritenute valide solo se pervenute all’I.S.U. entro tale  data.

Saranno archiviate le domande incomplete o compilate in modo illeggibile.

La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n.445 attestante le Condizioni Economiche proprie nonchè di tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale.

 Ai fini dell’accertamento delle Condizioni Economiche, l’ I.S.U. provvederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della normativa vigente ed in particolare dell’art. 22 comma 2° della legge n° 390  del  02/12/1991 e, in caso di accertamenti di dichiarazioni  non  veritiere si applicheranno le   sanzioni previste dall’art. 23 di tale legge consistenti nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, di perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato. Gli studenti beneficiari o idonei non beneficiari della borsa di studio per l’anno accademico precedente potranno fare la richiesta per l’a.a. 2001/2002 senza ulteriore presentazione di autocertificazione relativa alla condizione economica del nucleo familiare, a condizione che abbiano i requisiti di merito richiesti. Tale autocertificazione, relativa alla condizione economica e patrimoniale, dovrà essere compilata e presentata in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e/o di modifiche della condizione economica/patrimoniale dello stesso nucleo, tali da superare la soglia reddituale che aveva consentito di ottenere il beneficio intero, parzialmente ridotto, ridotto per l’anno accademico 2000/01.  L’I.S.U. è obbligato ad inviare alla competente Agenzia delle Entrate un elenco degli studenti cui sia stata attribuita la borsa di studio, per consentire agli uffici stessi, ulteriori accertamenti sull’effettiva consistenza del reddito delle famiglie dei singoli studenti.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 31/10/2001.

 9) ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO, ESONERO TASSE

 Le Borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le Borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altre graduatorie, sino all’esaurimento dell’intera somma stanziata. 

Il pagamento della Borsa di studio ai vincitori del concorso avverrà mediante il versamento in due rate ammontanti alla metà dell’intero importo, compatibilmente con le disponibilità dei fondi, entro le seguenti scadenze:

–      31 gennaio 2002;

–      30 giugno 2002;  (solo per iscritti agli anni successivi al primo)

Ai beneficiari  della borsa di studio iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, verrà erogata la prima rata entro il 31 gennaio 2002, mentre il saldo dell'importo della borsa verrà erogato solamente nel momento in cui lo studente avrà conseguito, entro il 10 agosto 2002, almeno 20 crediti per corsi oganizzati in più periodi didattici e 10 crediti per gli altri. La prima rata sarà mantenuta dagli studenti se entro il 30 Nov. 2002  avranno conseguito 20 crediti , pena la revoca della borsa di studio.   In caso di revoca gli studenti dovranno restituire quanto percepito in denaro nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti.

Gli studenti che risultano idonei alla borsa di studio vengono esonerati dal pagamento delle tasse d’iscrizione e contributi universitari. Gli iscritti al primo anno per mantenere l’idoneità alla borsa di studio devono comunque acquisire i crediti come sopra indicato. 

 10) INCOMPATIBILITA’ – DECADENZA

  La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di contributo economico erogate dall’I.S.U. o da altri enti pubblici o privati, con le Borse incentivanti di cui all’art. 17 della legge 390/91, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti (fatta eccezione per le Residenze Universitarie dell’I.S.U.); in tali casi  lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza.

Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione.

 11) ALTRE NOTIZIE IMPORTANTI E RICORSI

 er  ogni   ulteriore  informazione gli  interessati  dovranno   rivolgersi  unicamente  agli   sportelli dell'I.S.U., Viale   Europa  39,  Brescia, dalle  ore 10 alle ore 12,30  di tutti i giorni feriali (sabato escluso) e dalle ore 16 alle ore 19 i lunedì e i mercoledì. (Tel.030- 2008484).Qualsiasi variazione si verificasse, dopo la presentazione della domanda, lo studente dovrà tempestivamente darne comunicazione all’I.S.U. (cambio d’indirizzo, rinuncia studi, laurea, trasferimento ad altra università, passaggio ad altro corso di laurea, eventuale ottenimento di altra borsa di studio o altro aiuto economico, ecc.).

L'I.S.U. pubblicizzerà l'esito del concorso a tutti i partecipanti mediante l'affissione delle graduatorie all'albo dell'Ente. Di tale affissione verrà data la più ampia notizia.

Avverso le decisioni dell'I.S.U.,  potrà essere presentato ricorso all’Amministrazione dell'Ente, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. (31/10/2001)

Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n° 109/E  del 06.04.1995 e nella 152/E del 29/9/1999 alle “Borse di Studio” si applica l’esenzione dell’imposta sul reddito.

A) TABELLA      ESAMI  

 

 SCADENZA PER SOSTENERE GLI ESAMI:    10.08.2001

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO ABITATIVO: 14.09.2001

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA BORSA DI STUDIO: 01.10.2001 

ANNO:

 

 

 

 

1°*F.C.

2°*F.C.

Facoltà di Economia e Commercio

3

7

10

-

-

16

22

Facoltà di Ingegneria

   

   

   

   

   

   

   

–        Elettronica          

4

7  

11  

16  

-  

19  

26  

–        Meccanica          

3

7  

11  

16  

-  

20  

26  

–        Gestionale          

3

7  

11  

17  

-  

21  

26  

–        Civile                   

3

6  

10  

14  

-  

19  

26  

–        Ambiente e territorio

3

6  

9  

-  

-  

-  

-  

–        Materiali

3

7  

9  

-  

-  

-  

-  

Facoltà di Medicina:

   

   

   

   

   

   

   

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

4  

7  

9  

14  

20  

31  

37  

Corso di Laurea in Odontoiatria  

5  

9  

14  

19  

-  

29  

36  

Facoltà di  Giurisprudenza

3  

7  

 12  

-  

-  

17  

23  

Diplomi universitari:

   

   

   

   

   

   

   

Ing. meccanica

4  

8  

-  

-  

-  

12  

17  

Infermiera/e

7  

17  

-  

-  

-  

28  

28  

Ostetrica/o

8  

17  

-  

-  

-  

26  

26  

Igienista dentale

8  

15  

-  

-  

-  

23  

24  

Tecn. sanit. radiologo

7  

17  

-  

-  

-  

25  

25  

Tecn. sanit. labor. biom.

5  

14  

-  

-  

-  

24  

25  

Fisioterapista

  * solo per chi richiede il servizio   abitativo

 

18  

-  

-  

-  

27  

27  

 

 

 Per i corsi di diploma universitario e corsi di laurea, sarà confermata la borsa di studio agli idonei solo se iscritti regolarmente entro il 31/3/2002 all’anno in corso, senza essere fuori corso o ripetente intermedio o laureati.

2.      Ai fini della valutazione del merito sono esclusi i colloqui e gli esami la cui valutazione non sia espressa in trentesimi (idoneità).

3.      Gli esami BIENNALI E TRIENNALI hanno valore di doppio e triplo esame solo se sostenuti in forma completa.


 

B) TABELLA CREDITI

 

NUMERO MINIMO DEI CREDITI NECESSARI PER CONCORRERE ALLA BORSA DI STUDIO PER L'A. A. 2001/2002

SCADENZA PER SOSTENERE I CREDITI:    10.08.2001

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA BORSA DI STUDIO:   01.10.2001

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO ALLOGGIO:   14/09/2001

 

REQUISITI DI MERITO PER GLI ISCRITTI SUCCESSIVAMENTE AL D.M. 509 DEL 3 NOVEMBRE 1999

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia corsi

 

  NUMERO CREDITI

 

 

 

 

DA ACQUISIRE

 

 

 

 

ANNO DI CORSO

Ult.Sem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di laurea

Tutti i corsi

25

80

=

=

=

135

Corsi di laurea specialistica

Ciclo unico

25

80

135

190

245

+55*

Corsi di laurea specialistica

Altri

30

=

=

=

=

80

Corsi di specializazzione

Esclusa area medica

requisiti necessari per l'ammissione

Corsi di dottorato di ricerca

Esclusi titolari borsa D.M. 22//4/1999

requisiti necessari per l'ammissione

*rispetto all’ultimo anno di corso

 NOTE:

Per gli studenti iscritti al primo anno per l’anno accademico 2001/2002, si ricorda la nota al punto 9) pag….. del bando.