La
borsa di studio può essere data: dalla regione in cui si trova la sede
universitaria, Università stessa e Ministero degli Affarti Esteri dell'Italia.
Ecco un esempio del concorso per asegnazione della borsa di studio regionale.
BANDO
DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO
1)
ENTITA’ NUMERICA DELLE BORSE DI STUDIO
In conformità alle disposizioni fissate dalla Legge Regione Lombardia n° 33/94 ed in particolare dell’art. 30, di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/04/01, attuativo dell’art. 4 della Legge n° 390 del 02/12/91 e successive modificazioni, nonchè della delibera n.7/4974 del 08/06/01 della Giunta Regionale della Lombardia “Interventi per l’attuazione del diritto allo studio in ambito universitario”, è bandito il concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio agli studenti iscritti per l'A.A.2001/2002, al primo anno di corso di laurea, laurea specialistica e specialistica a ciclo unico, di specializzazione ad eccezione di quelli d’area medica di cui al D.L.4/8/99, n.368, di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.L.3/7/98, n 210, art.4; in via transitorio e fino a loro esaurimento, agli studenti iscritti ad uno degli anni dei corsi attivati prima del D.M. 3/11/1999, n.509 (riforma Universitaria), presso l'Università degli Studi di Brescia:
n°
200 borse di studio per studenti iscritti al primo anno per l’A.A.
2001/02;
n°
600 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi
attivati prima del D.M. n.509/1999 e per studenti iscritti ad anni successivi al
primo dei corsi attivati dopo del D.M.n.509/1999,
2)
CHI PUO' OTTENERE LA BORSA DI STUDIO
2.1.
Possono
presentare domanda per la partecipazione al concorso:
a.
tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Brescia,
secondo le condizioni indicate più avanti nel bando;
b.
gli apolidi ed i rifugiati politici, equiparati ai cittadini italiani;
c.
iscritti alle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale
2.2.
Coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:
a)
siano iscritti o dichiarino di volersi iscrivere, ai sensi del
decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509, in regolare corso di laurea, di
laurea specialistica, di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area
medica di cui al D.L. 368/99), di dottorato di ricerca se non beneficiari di
borsa di studio di cui al decreto ministeriale 224/1999;
b)
siano iscritti ai corsi di laurea istituiti precedentemente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509;
c)
siano iscritti sino ad un massimo di un ulteriore semestre oltre a
quelli previsti dai rispettivi ordinamenti didattici (per gli studenti iscritti
ai sensi del D.M. 509/99);
d)
siano iscritti al 1° anno fuori corso o ripetente, terminato il
regolare corso di studio (per gli studenti iscritti precedentemente al DM
509/99);
e)
non siano già in possesso di un'altra laurea;
f)
non abbiano già beneficiato
per lo stesso anno di corso di borsa di studio;
g)
non siano o non
siano stati iscritti fuori corso o ripetente intermedio;
h)
non abbiano
effettuato passaggi di facoltà con ripetizione d’iscrizione allo stesso anno
di corso;
i)
non abbiano
rinnovato l’iscrizione per rinuncia agli studi;
j)
non abbiano
cambiato sede universitaria con ripetizione dell'anno d'iscrizione;
k)
siano in possesso
dei requisiti relativi alla Condizione Economica ed al merito di seguito
definiti.
Nei
casi g – h - i – j , il diritto all’ammissione alla graduatoria per la concessione della
Borsa di Studio viene sospeso per l’anno 2001/2002 in cui si è verificata una
delle situazioni sopra indicate.
3)
REQUISITI RICHIESTI PER ENTRARE NELLA GRADUATORIA
Al
fine di determinare il diritto all’inserimento nella graduatoria i
richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito e di
reddito di seguito specificati:
3.1.
Requisiti di merito:
a)
Per gli
studenti iscritti al 1° anno: non viene richiesto alcun requisito di merito per
l’ammissione in graduatoria; ( vedi punto 9 pag….)
b)
Iscritti ad anni successivi per i corsi
attivati prima dell’attuazione del D.M. n.509/1999: aver superato entro il 10/08/2001,
tutti gli esami previsti indicati al punto A) Tabella Esami pag……...
Gli
esami da superare, validi per l'inserimento nella graduatoria delle borse di
studio, sono quelli specificatamente indicati nel piano di studi proposto dalla
facoltà, ovvero nel piano di studio proposto dallo studente ed approvato dal
Consiglio di Facoltà stesso.
Sono
esclusi gli esami la cui votazione non è espressa in trentesimi (idoneità) ed i corsi
liberi; gli esami biennali e
triennali, una volta sostenuti, hanno valore, ai fini di cui sopra, di doppio e triplo esame.
c)
Per gli
iscritti agli anni successivi al primo attivati ai sensi del decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n°
509: aver conseguito, entro il 10 agosto 2001, oltre al soddisfacimento
d’eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione
ai corsi, il numero di crediti indicato al punto B) Tabella Crediti pag…..
Per corsi di laurea specialistica i limiti indicati nella Tabella sono
incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180,
eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.
Qualora
lo studente non abbia conseguito il numero di crediti previsti nella tabella
potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti,
un "bonus"
con le seguenti modalità :
5
crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il
secondo anno accademico;
12
crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il
terzo anno accademico;
15
crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per
gli anni accademici successivi.
La
quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può
essere utilizzata per gli anni accademici successivi.
Per
il conseguimento dei requisiti di merito, per gli iscritti ai corsi di laurea
specialistica, lo studente può utilizzare il “bonus” maturato e non fruito
nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di
laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.
I
crediti, di cui sopra, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio
per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello
dell’anno precedente.
Per
gli studenti che richiedono il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti,
nelle more della riformulazione in termine di crediti degli ordinamenti
didattici vigenti e delle carriere degli studenti già iscritti si terrà conto
dei risultati della carriera scolastica del corso di provenienza.
Per
gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%,
i criteri di merito sono verificati tenendo conto di quanto stabilito al punto
“Assistenza studenti disabili” pag… del bando.
Al
fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni
successivi al 1°, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l’ammissione
previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.
3.2.
Requisiti relativi alle Condizioni Economiche:
Le
Condizioni Economiche dello studente sono individuate sulla base della natura e
dell’ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell’ampiezza
del nucleo familiare.
3.2.1
Nucleo familiare convenzionale:
Sono
considerati appartenenti al nucleo familiare i seguenti soggetti:
–
il richiedente i benefici;
–
tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla
data di presentazione della
domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
–
il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente,
nei casi di divorzio o di
separazione legale;
–
i genitori dello studente, se non legittimamente separati o divorziati, e
i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla
documentazione anagrafica;
–
eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di
presentazione della domanda.
Lo
studente sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della
situazione patrimoniale ed
economica della famiglia di origine, bensì di
quella derivante dal nuovo nucleo familiare, qualora sussistano entrambe le seguenti
condizioni:
–
residenza risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità
abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla
data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un
componente del nucleo familiare d’origine
–
Indicatore della Condizione Economica dello studente richiedente, che
deve derivare esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati
fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a € 6.500,00 (£.
12.585.755.=) annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
Nel
caso non si verifichino le condizioni prima richiamate si terrà conto
della situazione patrimoniale ed
economica della famiglia di origine.
3.2.2
Indicatore della Condizione Patrimoniale (I.C.P.)
Ai
fini dell’ammissione ai concorsi l’Indicatore della Condizione Patrimoniale
del nucleo convenzionale dello studente non potrà superare per l’A.A. 2001/02
i seguenti limiti:
|
|
|
|
|
–
1 componente |
€
32. 606,00 |
£.63.134.019 |
|
–
2 componenti |
€
54.344,00 |
£.105.224.656 |
|
–
3 componenti |
€
72.458,00 |
£.140.298.251 |
|
–
4 componenti |
€
88.399,00 |
£.171.164.331 |
|
–
5 componenti |
€
103.615,00 |
£.
200.626.616 |
|
–
6 componenti |
€
117.382,00 |
£.
227.283.245 |
|
–
7 componenti |
€
130.425,00 |
£.
252.538.014 |
|
–
per ogni ulteriore componente; € 10.869,00.
|
£. 21.045.318 |
In caso di presenza nel nucleo famigliare di più figli studenti universitari o nel caso di famiglie con un solo genitore vivente o in caso siano presenti persone non autosufficienti con invalidità pari a 100%, il tetto massimo dell'Indicatore della Condizione Patrimoniale viene aumentato di:
|
€
10.869,00 |
£.
21.045.318 |
In
caso di studente disabile, con invalidità pari o superiore al 66%, il tetto
massimo dell’Indicatore della Condizione Patrimoniale, viene aumentato di:
|
€ 14.492,00 |
£. 28.060.424 |
Tali
innalzamenti non sono tra loro cumulabili.
3.2.3
Indicatore della Condizione Economica (I.C.E.)
Ai
fini dell’ammissione ai concorsi l’Indicatore della Condizione Economica del
nucleo familiare convenzionale dello studente, definito come il reddito
complessivo dei suoi membri, al netto dell’Irpef, incrementato del 20%
dell’Indicatore della Condizione Patrimoniale, non potrà superare per
l’A.A. 2001/02 i seguenti limiti:
|
-
1 componente |
€ |
12.541,00 |
£.24.282.762 |
|
-
2 componenti |
€ |
20.901,00 |
£.40.469.979 |
|
-
3 componenti |
€ |
27.869,00 |
£.53.961.908 |
|
-
4 componenti |
€ |
34.000,00 |
£.65.833.180 |
|
-
5 componenti |
€ |
39.852,00 |
£.77.164.232 |
|
-
6 componenti |
€ |
45.147,00 |
£.87.416.781 |
|
-
7 componenti |
€ |
50.163,00 |
£.97.129.112 |
|
per
ogni ulteriore componente + |
+
€ |
4.180,00 |
+£.8.093.608 |
In
caso di presenza nel nucleo famigliare di più figli studenti
universitari o nel caso di famiglie con un solo genitore vivente o in caso siano
presenti persone non autosufficienti con
invalidità pari a 100%, il tetto
massimo dell'Indicatore della Condizione Economica viene aumentato di:
|
€
4.180,00 |
£.
8.093.608 |
In
caso di studente disabile, con invalidità pari o superiore al 66%, il
tetto massimo dell’Indicatore della Condizione Economica, viene aumentato di:
|
€
5.574,00 |
£.
10.792.768 |
Tali
innalzamenti non sono tra loro cumulabili.
4)
DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE
Al
fine della determinazione degli Indicatori della Condizione Economica e della
Condizione Patrimoniale, il reddito e il patrimonio dei membri del nucleo
familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro natura.Tale
valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali, integrate con
indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione e alla tipologia
economica delle attività che li generano o cui sono destinate, secondo le
modalità indicate ai punti 4.1
e 4.2.
Il
reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati
parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli
Indicatori della Condizione Economica e della Condizione Patrimoniale nella
misura del 50%.
Qualora i valori relativi ad ogni singola componente del reddito e/o patrimonio siano negativi, vengono considerati pari a zero ai fini del calcolo della Condizione Economica e/o Patrimoniale.
Ai
fini del calcolo dell’indicatore della Condizione Economica non si tiene conto
dei redditi a tassazione separata.
I
redditi dei membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all’estero
nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda, sono valutati
sulla base del tasso medio del 2000. Per tali redditi, ove non inseriti nella
dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi della facoltà
di autocertificazione ma è necessario esibire la relativa documentazione.
4.1
Indicatore della Condizione Economica:
L’Indicatore
della Condizione Economica è composto dal reddito complessivo del nucleo
familiare convenzionale, prodotto per l’anno 2000, e al netto dell’Irpef e
dell’eventuale addizionale regionale e comunale, incrementato dal 20%
dell’Indicatore della Condizione Patrimoniale.
Il
reddito complessivo del nucleo familiare convenzionale è definito dalla somma
delle seguenti tipologie reddituali prodotte da tutti i componenti e ricavabili
dai modelli fiscali.
4.1.1
reddito da lavoro dipendente, pensione e assimilati:
–
imponibili definiti in sede di dichiarazione sostitutiva dei datori di
lavoro o degli enti eroganti.
Gli arretrati e il trattamento di fine rapporto non concorrono alla formazione
del reddito da lavoro.
4.1.2
redditi da lavoro autonomo:
–
impresa individuale, esercizio di arti o professioni:
il
corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi, ovvero, se
maggiore, quanto desunto dall’applicazione dei parametri di cui alla legge
28/12/1995, n° 549, art. 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo
d.p.c.m. per l’anno di riferimento e/o degli studi di settore di cui
all’art.10, legge 8/5/1998, n. 146;
–
collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro
autonomo:
il
corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.
4.1.3
redditi da partecipazione in società di capitale:
–
le partecipazioni sino al 10% del capitale sociale, riferito al
complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, valutate sulla base
degli utili e dei dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei
redditi;
– le partecipazioni in misura superiore al 10% del capitale sociale, riferito al complesso dei componenti il nucleo familiare convenzionale, sono valutate nel modo seguente: - SPA o Sapa, il reddito dichiarato ai fini IRPEG dalla società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi moltiplicato per la quota di azioni possedute su capitale sociale; - Srl, il maggior valore tra il reddito dichiarato ai fini IRPEG e quello definito sulla base dei parametri di cui all’art. 3 della legge 549/95 così come definiti dal relativo d.p.c.m. per l’anno di riferimento e/o degli studi di settore di cui all’art.10, legge 8/5/1998, n. 146, moltiplicato per la quota di partecipazione al capitale sociale.
4.1.4
redditi derivanti da società di persone, di associazione tra persone e
assimilate, da
impresa familiare:
–
il maggior valore tra il reddito dichiarato dalla società e/o
dall’impresa familiare e quello definito sulla base dei parametri di cui
all’art. 3 della legge n° 549/95 moltiplicato per la quota di partecipazione
agli utili.
4.1.5
redditi da fabbricati:
–
l’importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.
4.1.6
redditi dei terreni e da impresa agricola e/o allevamento:
–
il reddito derivante da impresa agricola e/o allevamento, anche in forma
associata, per il quale sussiste l’obbligo alla presentazione della
dichiarazione I.V.A., è dato
assumendo la base imponibile determinata ai fini dell’applicazione
dell’IRAP, al netto dei costi relativi al personale a qualunque titolo
utilizzato;
–
per i redditi relativi a superfici forestali e dei terreni aziendali
investiti in boschi, si fa riferimento ai redditi imponibili IRPEF.
4.1.7
Redditi percepiti all’estero:
–
vanno
dichiarati anche se non imponibili ai fini IRPEF.
4.1.8
Altri redditi imponibili Irpef:
–
l’importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.
4.1.9
Irpef:
–
il valore dell’imposta netta a carico dei componenti il nucleo
familiare convenzionale, che risulta dalla dichiarazione dei redditi. Per
fratelli e sorelle del richiedente l’imposta netta va considerata al 50%.
Il
valore dell’imposta netta (IRPEF) e dell’eventuale imposta regionale e
comunale, va sottratto alla somma di tutti i redditi precedentemente indicati.
Per
tutti i redditi indicati al presente punto 4.1 e per le relative imposte Irpef
si fa riferimento a quelli percepiti nel 2000, anno solare precedente a quello
della presentazione della domanda.
4.2
Indicatore della Condizione Patrimoniale:
L’Indicatore
della Condizione Patrimoniale del nucleo familiare convenzionale è definito,
con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo
seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell’attività d’impresa
individuale o nell’esercizio di arti o professioni:
4.2.1
patrimonio immobiliare:
–
fabbricati e terreni edificabili sono valutati in base all’imponibile
definito ai fini della dichiarazione ICI per il 2000. E’ esclusa totalmente
dalla valutazione la prima casa di proprietà, se adibita a residenza del nucleo
familiare dello studente richiedente e le sue pertinenze. E’ esclusa per il
50% del valore dell’immobile, e il 50% delle sue pertinenze, se appartenente
alle categorie catastali A1 - A8 - A9 qualora sia adibita a casa principale;
–
terreni agricoli non destinati all’uso dell’impresa agricola non
direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a
titolo principale, sono valutati in base all’imponibile definito ai fini della
dichiarazione ICI per il 2000.
4.2.2
patrimonio mobiliare:
–
depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di
deposito e credito devono essere indicati in base al valore nominale delle
consistenze alla data del 31/12/2000 per la quota eccedente i 30 milioni di lire (verrà detratta
d’ufficio);
–
fondi di investimento, quote OIVCM e SICAV, posseduti al 31 dicembre
2000, indicati in base alla quotazione della Borsa Valori di Milano alla data
del 31/12/2000;
–
partecipazioni in società di capitale: per le società quotate in borsa
la valutazione avviene con riferimento alla consistenza delle azioni possedute
al 31/12/2000, secondo l’ultima quotazione della borsa di Milano di tale anno;
per le società non quotate in borsa la valutazione avviene moltiplicando il
valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio approvato alla
data di presentazione della domanda, moltiplicato per la quota di
partecipazione;
–
partecipazione in società di persone, in associazione tra persone e
assimilate (ad eccezione dell’impresa familiare): concorrono alla formazione
dell’Indicatore della Condizione Patrimoniale solo se la società o
associazione è tenuta, dalla normativa fiscale, alla redazione del bilancio
d’esercizio, anche in opzione. In tal caso, la valutazione avviene
moltiplicando il valore del patrimonio netto, che risulta dall’ultimo bilancio
approvato alla data di presentazione della domanda, moltiplicato per la quota di
partecipazione.
Qualora
il nucleo familiare convenzionale non disponga, per intero, di una casa
di proprietà verrà portata in detrazione dall’Indicatore della Condizione
Patrimoniale una franchigia di £. 100.000.000 (€51.646,00) , a cura dell’ufficio. Il beneficio
della franchigia non si applica nel caso di alloggio di cooperativa edilizia a
proprietà indivisa di cui uno o più membri del nucleo familiare convenzionale
risultino soci.
5)
VALUTAZIONE DEL REDDITO E
DEL PATRIMONIO POSSEDUTO
ALL’ESTERO (STUDENTI
STRANIERI)
In base al D.P.R. 31.8.1999 n. 394 art.46, comma 5, la condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste dal vigente D.P.C.M. emanato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991 e relativi aggiornamenti annuali e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell’art. 17, comma.4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per
gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri il cui elenco
è definito annualmente con decreto del ministro, emanato d’intesa con il
ministro degli affari esteri entro il 28 febbraio, la valutazione della
condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della
rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello
sociale. Tale certificazione può
essere rilasciata anche dall’ Università di iscrizione estera collegata da
accordi o convenzioni con l’Università di iscrizione in Italia o da parte di
enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di
cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti
stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente
certificatore s’impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso
di revoca della stessa. Lo studente
è comunque obbligato a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente
detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
I
patrimoni disponibili all’estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad
uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1
milione (€ 516,00) a metro quadro.
6)
AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO
L’ammontare
della borsa di studio è così fissato:
–
studenti in sede, appartenenti a famiglia residente nel
comune o nell’area circostante ove hanno sede i corsi di studio frequentati:
|
I
fascia |
€
1.600,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
|
|
|
|
|
II
fascia |
€
1.300,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
|
|
|
|
|
III
fascia |
€
1.000,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
– studenti pendolari, che non sono fuori sede, e
appartengono a famiglia residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso
di studi frequentato:
|
I
fascia |
€
1.725,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
|
II
fascia |
€
1.400,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
|
III
fascia |
€
1.100,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
studenti fuori sede, appartenenti a famiglia residente in
comuni distanti dalla sede dei corsi di studio frequentati e che, per tale
motivo, prendono alloggio, a titolo oneroso e con contratto di locazione
regolarmente registrato e rinnovato (il rinnovo deve essere dimostrato anche
se tacito, tramite apposito mod.F23) per l’anno accademico di presentazione
la domanda per almeno 10 mesi, nei pressi di tale sede, utilizzando le
strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. In mancanza
di tale condizione gli studenti saranno considerati pendolari:
a)
Studenti ospiti dei Collegi Universitario dell’I.S.U.:
|
I
fascia |
€
1.925,00 |
+ alloggio e 1 pasto giornaliero gratuito |
|
II
fascia |
€
1.500,00 |
+ alloggio e 1 pasto giornaliero gratuito |
|
III
fascia |
€
1.100,00 |
+ alloggio e 1 pasto giornaliero gratuito |
a)
Studenti
che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:
|
I
fascia |
€
3.325,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
|
II
fascia |
€
2.900,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
|
III
fascia |
€
2.500,00 |
+
1 pasto giornaliero gratuito |
I
servizi di vitto concessi in sostituzione della borsa di studio e non fruiti non
daranno diritto a rimborso.
N.B.
I comuni considerati "in
sede" e “pendolari” sono riportati
in un'apposita tabella
A.A. 2001/2002 disponibile presso le bacheche I.S.U.
Qualora
il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della Legge 30
marzo 1971 n° 118 o ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l’importo annuale della
borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 6.300,00 (£ 12.198.501)
se
fuori sede, di € 3.570,00 (£. 6.912.483) se pendolare e di € 2.440,00 (£.4.724.498) se
in sede.
L’Indicatore
della Condizione Economica per l’anno 2000
del nucleo familiare convenzionale del richiedente non deve superare i seguenti
limiti relativi all’attribuzione della borsa di studio d’importo:
I.
Fascia della Borsa di Studio = importo integrale
II.
Fascia della Borsa di Studio = importo parzialmente ridotto
III.Fascia
della Borsa di Studio = importo ridotto
|
|
I |
II |
III |
|
1
componente |
€
8.361, 00 |
£.
16.189.153 |
€
10.451, 00 |
£.
20.235.957 |
€
12.541, 00 |
£.
24.282.762 |
|
2
componenti |
€
13.934, 00
|
£.26.979.986 |
€
17.418, 00 |
£.
33.725.950 |
€
20.901, 00 |
£.
40.469.979 |
|
3
componenti |
€
18.579, 00 |
£
35.973.960 |
€
23.224, 00 |
£.
44.967.934 |
€
27.869, 00 |
£.
53.961908 |
|
4
componenti |
€
22.666, 00 |
£
43.887.495 |
€
28.333, 00 |
£.
54.860.337 |
€
34.000, 00 |
£.
65.833.180 |
|
5
componenti |
€
26.568, 00 |
£
51.442.821 |
€
33.210, 00 |
£.
64.303.526 |
€
39.852, 00 |
£.
77.164.232 |
|
6
componenti |
€
30.098,00 |
£
58.277.854 |
€
37.622, 00 |
£.
72.846.349 |
€
45.147, 00 |
£.
87.416.781 |
|
7
componenti |
€
33.442, 00 |
£
64.752.741 |
€
41.803, 00 |
£.
80.941.894 |
€
50.163,00 |
£.
97.129.112 |
|
per
ogni ulteriore componente il nucleo familiare, i limiti di reddito
precedentemente indicati s’intendono
aumentati di : |
||||||
|
I |
II |
III |
|
€ 2.787,00 |
£ 5.396.384 |
€ 3.484,00 |
£ 6.745.964 |
€ 4.180, 00 |
£. 8.093.608 |
In
caso di presenza nel nucleo familiare di più figli studenti universitari o nel
caso di famiglie con un solo genitore vivente, o in caso siano presenti persone
non autosufficienti con invalidità pari al 100%, il tetto massimo del reddito,
ai fini dell’inserimento nelle graduatorie, viene aumentato di :
|
I |
II |
III |
|
€ 2.787,00 |
£ 5.396.384 |
€ 3.484,00 |
£ 6.745.964 |
€ 4.180,00 |
£. 8.093.608 |
In
caso di studente disabile, con invalidità pari o superiore al 66%, il tetto
massimo del reddito, al fine dell’inserimento nelle graduatorie, viene
aumentato di :
|
I |
II
|
III |
|
€ 3.716,00 |
£ 7.195.179 |
€ 4.645,00 |
£.8.993.974 |
€ 5.574,00 |
£.10.792.768 |
Tali
innalzamenti non sono tra loro cumulabili.
La
borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati
all'estero. Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio
in base al possesso dei requisiti relativi alle Condizioni Economiche e al
merito, che non ottengano il beneficio per l’esaurimento delle disponibilità
finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione,
ad eccezione degli iscritti ai primi anni cui si applica la tariffazione minima
prevista per gli studenti appartenenti alla I fascia.
7)
PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le
graduatorie relative agli studenti aventi i requisiti per l’accesso, stilate
in maniera unica per le matricole mentre per gli studenti iscritti agli anni
successivi al primo per corso di
laurea e anno di corso, vengono formulate secondo i seguenti criteri:
Per
gli studenti iscritti al primo anno, attraverso un'unica graduatoria ordinata in
modo crescente sulla base dell'Indicatore
della Condizione Economica del nucleo famigliare convenzionale. A
parità di reddito, verrà
considerata la maggior età.
Per
gli studenti iscritti ad anni successivi al primo mediante graduatoria di
merito:
1) numero di esami superati o crediti conseguiti, con l’attribuzione del seguente punteggio:
numero minimo previsto dal
bando punti 250,
il
restante punteggio (300 punti) verrà attribuito in proporzione al numero di
esami superati o crediti conseguiti, in rapporto al massimo numero di esami, o
crediti del piano di studi, esami o
crediti compresi dall’anno d’immatricolazione all’anno precedente a quello
della richiesta di borsa.
Saranno
attribuiti 550 punti agli studenti che abbiano sostenuto tutti gli esami o
crediti previsti dal piano di studio.
Gli studenti che si avvarranno del “bonus”di cui al comma 6 D.P.C.M. 4/4/2001, pag… bando, verranno inseriti in graduatoria in coda agli studenti con pari punteggio ottenuto senza l’utilizzo del “bonus”.Il numero delle borse destinate agli studenti iscritti prima del D.M.n.509/1999, ad anni successivi al primo, sarà suddiviso per ciascuna Facoltà, Corso di Laurea, Anno di Corso, in proporzione al numero degli iscritti.
2)
votazioni conseguite con l’attribuzione del seguente punteggio:
punti
da 270 a 450 (corrispondenti in centocinquantesimi ai
voti da 18/30 a 30/30).
media
dei voti riportata negli esami sino ad un massimo di punti 450 così ripartiti:
|
media |
punti |
media |
punti |
media |
punti |
|
18/30 |
270 |
23/30 |
345 |
28/30 |
420 |
|
19/30 |
285 |
24/30 |
360 |
29/30 |
435 |
|
20/30 |
300 |
25/30 |
375 |
30/30 |
450 |
|
21/30 |
315 |
26/30 |
390 |
|
|
|
22/30 |
330 |
27/30 |
405 |
|
|
A
parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento
alle Condizioni Economiche.
Gli
studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti per la
prima volta o iscritti ad anni successivi al primo, se inseriti nella
graduatoria di idoneità, avranno diritto all’assegnazione della borsa di
studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili da bando.
8)
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E RELATIVI DOCUMENTI
La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo, deve essere presentata, entro il termine del 1 Ottobre 2001 presso gli uffici dell’I.S.U., Viale Europa, 39 - Brescia.
Le
domande inviate a mezzo del servizio postale saranno ritenute valide solo se
pervenute all’I.S.U. entro tale data.
Saranno
archiviate le domande incomplete o compilate in modo illeggibile.
La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n.445 attestante le Condizioni Economiche proprie nonchè di tutti i componenti del nucleo familiare convenzionale.
Ai
fini dell’accertamento delle Condizioni Economiche, l’ I.S.U.
provvederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte
svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della normativa vigente ed in
particolare dell’art. 22 comma 2° della legge n° 390 del 02/12/1991 e, in caso di
accertamenti di dichiarazioni non veritiere si applicheranno le
sanzioni previste dall’art. 23 di tale legge consistenti nel pagamento
di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita, di perdita del
diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva
in ogni caso l’applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Gli studenti beneficiari o idonei non beneficiari della borsa di studio per
l’anno accademico precedente potranno fare la richiesta per l’a.a. 2001/2002
senza ulteriore presentazione di autocertificazione relativa alla condizione
economica del nucleo familiare, a condizione che abbiano i requisiti di merito
richiesti. Tale autocertificazione, relativa alla condizione economica e
patrimoniale, dovrà essere compilata e presentata in caso di mutamenti della
composizione del nucleo familiare e/o di modifiche della condizione
economica/patrimoniale dello stesso nucleo, tali da superare la soglia
reddituale che aveva consentito di ottenere il beneficio intero, parzialmente
ridotto, ridotto per l’anno accademico 2000/01. L’I.S.U. è obbligato ad inviare alla competente Agenzia delle Entrate
un elenco degli studenti cui sia stata attribuita la borsa di studio, per
consentire agli uffici stessi, ulteriori accertamenti sull’effettiva
consistenza del reddito delle famiglie dei singoli studenti.
Le
graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 31/10/2001.
9)
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO, ESONERO TASSE
Le
Borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal
presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune
graduatorie, le Borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati
in altre graduatorie, sino all’esaurimento dell’intera somma stanziata.
Il
pagamento della Borsa di studio ai vincitori del concorso avverrà mediante il
versamento in due rate ammontanti alla metà dell’intero importo,
compatibilmente con le disponibilità dei fondi, entro le seguenti scadenze:
–
31 gennaio 2002;
–
30
giugno 2002; (solo
per iscritti agli anni successivi al primo)
Ai
beneficiari della borsa di studio
iscritti al primo anno
dei corsi di laurea e di laurea specialistica, verrà erogata la prima rata
entro il 31 gennaio 2002, mentre il saldo dell'importo della borsa verrà
erogato solamente nel momento in cui lo studente avrà conseguito, entro il 10
agosto 2002, almeno 20 crediti per corsi oganizzati in più periodi didattici e
10 crediti per gli altri. La prima rata sarà mantenuta dagli studenti se entro
il 30 Nov. 2002 avranno conseguito
20 crediti , pena la revoca della borsa di studio. In caso di revoca gli studenti dovranno restituire quanto percepito in
denaro nonché il valore dei servizi eventualmente fruiti.
Gli
studenti che risultano idonei alla borsa di studio vengono esonerati dal
pagamento delle tasse d’iscrizione e contributi universitari. Gli iscritti
al primo anno per mantenere l’idoneità alla borsa di studio devono comunque
acquisire i crediti come sopra indicato.
10)
INCOMPATIBILITA’ – DECADENZA
La
Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di contributo economico erogate
dall’I.S.U. o da altri enti pubblici o privati, con le Borse incentivanti di
cui all’art. 17 della legge 390/91, con posti gratuiti in collegi, residenze o
convitti (fatta eccezione per le Residenze Universitarie dell’I.S.U.); in tali
casi lo studente ha facoltà di
optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza.
Il
diritto alla Borsa di Studio decade qualora lo studente incorra in sanzioni
disciplinari superiori all’ammonizione.
11)
ALTRE NOTIZIE IMPORTANTI E RICORSI
er
ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno
rivolgersi unicamente agli sportelli dell'I.S.U., Viale
Europa 39, Brescia, dalle ore 10 alle ore 12,30 di
tutti i giorni feriali (sabato escluso) e dalle ore 16 alle ore 19 i lunedì e i
mercoledì. (Tel.030- 2008484).Qualsiasi
variazione si verificasse, dopo la presentazione della domanda, lo studente dovrà
tempestivamente darne comunicazione all’I.S.U. (cambio d’indirizzo, rinuncia
studi, laurea, trasferimento ad altra università, passaggio ad altro corso di laurea, eventuale ottenimento di
altra borsa di studio o altro aiuto economico, ecc.).
L'I.S.U.
pubblicizzerà l'esito del concorso a tutti i partecipanti mediante l'affissione
delle graduatorie all'albo dell'Ente. Di tale affissione verrà data la più
ampia notizia.
Avverso
le decisioni dell'I.S.U., potrà
essere presentato ricorso all’Amministrazione dell'Ente, entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.
(31/10/2001)
Ai
sensi della circolare del Ministero delle Finanze n° 109/E del 06.04.1995 e nella 152/E del 29/9/1999 alle “Borse di Studio” si
applica l’esenzione dell’imposta sul reddito.
A)
TABELLA ESAMI
SCADENZA
PER SOSTENERE GLI ESAMI: 10.08.2001
SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO ABITATIVO:
14.09.2001
SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDA BORSA DI STUDIO: 01.10.2001
|
ANNO: |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
1°*F.C. |
2°*F.C. |
|
Facoltà di Economia e Commercio |
3 |
7 |
10 |
- |
- |
16 |
22 |
|
Facoltà di Ingegneria |
|
|
|
|
|
|
|
|
–
Elettronica |
4 |
7 |
11 |
16 |
- |
19 |
26 |
|
–
Meccanica |
3 |
7 |
11 |
16 |
- |
20 |
26 |
|
–
Gestionale |
3 |
7 |
11 |
17 |
- |
21 |
26 |
|
–
Civile
|
3 |
6 |
10 |
14 |
- |
19 |
26 |
|
–
Ambiente
e territorio |
3 |
6 |
9 |
- |
- |
- |
- |
|
–
Materiali |
3 |
7 |
9 |
- |
- |
- |
- |
|
Facoltà
di Medicina: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia |
4 |
7 |
9 |
14 |
20 |
31 |
37 |
|
Corso
di Laurea in Odontoiatria |
5 |
9 |
14 |
19 |
- |
29 |
36 |
|
Facoltà di Giurisprudenza |
3 |
7 |
12 |
- |
- |
17 |
23 |
|
Diplomi
universitari: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ing.
meccanica |
4 |
8 |
- |
- |
- |
12 |
17 |
|
Infermiera/e |
7 |
17 |
- |
- |
- |
28 |
28 |
|
Ostetrica/o |
8 |
17 |
- |
- |
- |
26 |
26 |
|
Igienista
dentale |
8 |
15 |
- |
- |
- |
23 |
24 |
|
Tecn.
sanit. radiologo |
7 |
17 |
- |
- |
- |
25 |
25 |
|
Tecn.
sanit. labor. biom. |
5 |
14 |
- |
- |
- |
24 |
25 |
|
Fisioterapista *
solo per chi richiede il servizio abitativo |
|
18 |
- |
- |
- |
27 |
27
|
Per
i corsi di diploma universitario e corsi di laurea,
sarà confermata la borsa di studio agli idonei solo se iscritti regolarmente
entro il 31/3/2002 all’anno in corso, senza essere fuori corso o
ripetente intermedio o laureati.
2.
Ai
fini della valutazione del merito sono esclusi i colloqui e gli esami la cui
valutazione non sia espressa in trentesimi (idoneità).
3.
Gli
esami BIENNALI E TRIENNALI hanno valore di doppio e triplo esame solo se
sostenuti in forma completa.
B)
TABELLA CREDITI
NUMERO MINIMO DEI CREDITI NECESSARI PER CONCORRERE ALLA BORSA DI STUDIO PER L'A. A. 2001/2002
SCADENZA
PER SOSTENERE I CREDITI: 10.08.2001
SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDA BORSA DI STUDIO: 01.10.2001
SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO ALLOGGIO:
14/09/2001
|
REQUISITI
DI MERITO PER GLI ISCRITTI SUCCESSIVAMENTE AL D.M. 509 DEL 3 NOVEMBRE 1999 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipologia
corsi |
|
NUMERO CREDITI |
|
|
|||
|
|
|
DA
ACQUISIRE |
|
|
|
||
|
|
ANNO
DI CORSO |
2° |
3° |
4° |
5° |
6° |
Ult.Sem. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Corsi
di laurea |
Tutti
i corsi |
25 |
80 |
= |
= |
= |
135 |
|
Corsi
di laurea specialistica |
Ciclo
unico |
25 |
80 |
135 |
190 |
245 |
+55* |
|
Corsi
di laurea specialistica |
Altri |
30 |
= |
= |
= |
= |
80 |
|
Corsi
di specializazzione |
Esclusa
area medica |
requisiti
necessari per l'ammissione |
|||||
|
Corsi
di dottorato di ricerca |
Esclusi
titolari borsa D.M. 22//4/1999 |
requisiti
necessari per l'ammissione |
|||||
*rispetto
all’ultimo anno di corso
NOTE:
Per
gli studenti iscritti al primo anno per l’anno accademico 2001/2002, si
ricorda la nota al punto 9) pag….. del bando.