Dipartimento della Polizia di Stato.   Ministero dell'Interno

Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari 

La richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini extracomunitari deve essere presentata personalmente presso la Questura, ove l’interessato provvederà a compilare l’apposito modulo con l’assistenza del personale in servizio allo sportello. La carta di soggiorno prescinde dall’attività svolta, ma potrà essere rilasciata solo se il richiedente:

  1. è regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;
  2. possiede, all’atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consente un numero non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro autonomo, famiglia, motivi religiosi se l’attività pastorale è a tempo indeterminato, eccetera);
  3. ha un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
  4. non è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati.

Oltre all’istanza, l’interessato deve produrre:

  • copia del passaporto o documento equipollente;
  • copia della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
  • certificato del casellario giudiziale;
  • 4 fotografie.

La richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge e dei figli minori conviventi. In tal caso, occorre anche:

  • documentazione attestante il rapporto di parentela. I documenti esteri devono essere autenticati dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
  • disponibilità di un alloggio.
La carta di soggiorno è a tempo indeterminato (senza scadenza), ma deve essere vidimata entro 10 anni dal rilascio. E’ valida come documento di identificazione per 5 anni dal rilascio, al termine dei quali deve essere rinnovata.