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Dipartimento
della Polizia di Stato. Ministero
dell'Interno
Carta
di soggiorno per cittadini extracomunitari
La
richiesta di rilascio della carta di soggiorno per cittadini extracomunitari
deve essere presentata personalmente presso la Questura, ove l’interessato
provvederà a compilare l’apposito modulo con l’assistenza del personale in
servizio allo sportello. La carta di soggiorno prescinde dall’attività
svolta, ma potrà essere rilasciata solo se il richiedente:
- è
regolarmente soggiornante da almeno 6 anni;
- possiede,
all’atto della richiesta, un permesso di soggiorno che consente un numero
non predefinito di rinnovi (lavoro subordinato a tempo indeterminato, lavoro
autonomo, famiglia, motivi religiosi se l’attività pastorale è a tempo
indeterminato, eccetera);
- ha
un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
- non
è stato denunciato e rinviato a giudizio per gravi reati.
Oltre
all’istanza, l’interessato deve produrre:
- copia
del passaporto o documento equipollente;
- copia
della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
- certificato
del casellario giudiziale;
- 4
fotografie.
La
richiesta può essere presentata anche in favore del coniuge e dei figli minori
conviventi. In tal caso, occorre anche:
- documentazione
attestante il rapporto di parentela. I documenti esteri devono essere
autenticati dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
- disponibilità
di un alloggio.
La
carta di soggiorno è a tempo indeterminato (senza scadenza), ma deve essere
vidimata entro 10 anni dal rilascio. E’ valida come documento di
identificazione per 5 anni dal rilascio, al termine dei quali deve essere
rinnovata.
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