IMMATRICOLAZIONI,
PER L’ANNO ACCADEMICO 2004/2005,
PRESSO LE UNIVERSITA' ITALIANE STATALI (Università, Istituti
Universitari, Politecnici) E NON STATALI AUTORIZZATE A
RILASCIARE
TITOLI AVENTI VALORE LEGALE AI SEGUENTI CORSI :
-
corsi di laurea e
corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
-
corsi di laurea specialistica;
-
scuole di specializzazione non mediche;
-
corsi di perfezionamento per il conseguimento di
Master di 1° e di 2° livello;
-
corsi
singoli
Parte seconda
Cittadini comunitari ovunque residenti
Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero
1.1 Disposizioni
generali
1.2. Presentazione
delle domande
1.3. Documenti
di studio e 1.4. titolo di soggiorno
1.5. Cittadini
italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
Introduzione
Le presenti disposizioni si applicano anche ai cittadini
provenienti dai Paesi di seguito indicati, entrati a far parte dell’Unione Europea nel corrente anno:
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta,Polonia, Repubblica Ceca , Slovenia, Slovacchia, Ungheria.
Ai fini specifici delle presenti disposizioni, sono equiparati
ai cittadini comunitari i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA, e LIECHTENSTEIN, ai quali con decorrenza,
rispettivamente, 1 gennaio 1994 e 1 maggio 1995, vengono applicati i Regolamenti CEE 1408/71, 1612/68, a seguito dell’intervenuta
ratifica da parte dei predetti Paesi dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché il
Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute nei precedenti Regolamenti.
A decorrere dal 1 giugno 2002, sono parimenti equiparati ai
cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA, in virtù dello specifico accordo bilaterale
sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17 aprile 2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra
menzionati.
Sono, altresì, equiparati ai cittadini equiparati i cittadini
della Repubblica di S.Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939,
ratificato con legge del 6 giugno 1939, n. 1320.
Le presenti disposizioni si applicano altresì a:
- rifugiati politici, che potranno richiedere l’assistenza
necessaria al Servizio Sociale Internazionale (Via Veneto, 96 – 00187 ROMA);
- personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere
e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede
- e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli.
Ai sensi della legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2, nel caso in cui il candidato sia in possesso
di doppia cittadinanza una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima.