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Il testo del decreto flussi 2004 per motivi di lavoro subordinato
stagionale
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari
nel territorio dello Stato per l'anno 2004.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'articolo
3, comma 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, in caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato,emanato, a norma
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della
Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
maggio 2001, n. 112;
Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20
dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali
turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, richiedono manodopera straniera
per lo svolgimento di lavori a carattere stagionale;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera stagionale extracomunitaria per l'anno
2004 così come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli Enti
locali e delle indicazioni acquisite ad opera del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali
appositamente interpellati;
Decreta:
Articolo 1
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non
comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, entro una quota massima di 50.000 unita', da ripartire tra le
regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non
comunitari di Paesi di cui e' stata accettata l'adesione all'Unione europea
(Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca,
Slovacchia), di Serbia-Montenegro,Croazia, Bulgaria e Romania, nonche' di Paesi
che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in
materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresi' i
cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale nell'anno 2002 o 2003.
3. Dopo il 30 giugno 2004 sarà verificata la necessità di adottare un
successivo provvedimento diretto a soddisfare eventuali ulteriori fabbisogni di
manodopera stagionale.
Roma, 19 dicembre 2003
p. Il Presidente: LETTA
Registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2004;
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 83.
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