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Il testo del decreto flussi 2004 per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari
nel territorio dello Stato per l'anno 2004.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto
legislativo 25 luglio1998, n. 286, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'art. 3,
comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che, "in caso
di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";
Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, con decreto del Presidente della
Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
maggio 2001, n. 112;
Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2004 non e'
stato ancora emanato;
Visti i decreti di programmazione transitoria dei flussi di ingresso di
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2003 del 20
dicembre 2002 e del 6 giugno 2003 che hanno autorizzato complessivamente 79.500
ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera extracomunitaria per l'anno 2004 così
come rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle
indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali
appositamente interpellate;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori
stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti
dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della
ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, che chiedono di
essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi";
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato
grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di
importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a
favore di Paesi specificamente individuati;
Considerata la necessità di stabilire, entro la misura di 29.500 unità, quote
di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo
al fine di soddisfare il fabbisogno di lavoratori extracomunitari;
Decreta:
Art. 1
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non
comunitari per l'anno 2004 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 29.500 unità da
ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato non stagionale, tra le
regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Art. 2
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art.1 sono ammessi in Italia per
motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non
comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 6.100 unità.
Art. 3
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'articolo 1 è consentito
l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per
motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate:
ricercatori;
imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia
nazionale;
liberi professionisti;
soci e amministratori di società non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione
professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità
unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e
formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4
1. Per l'anno 2004 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in
un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 400 unità.
Art. 5
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per
motivi di lavoro subordinato non stagionale 20.500 cittadini extracomunitari
residenti all'estero, di cui 500 dirigenti o personale altamente qualificato e
20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere
specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito
ripartiti :
3000 cittadini albanesi;
3000 cittadini tunisini;
2500 cittadini marocchini;
1500 cittadini egiziani;
2000 cittadini nigeriani
1500 cittadini moldavi;
1500 cittadini dello Sri Lanka;
1500 cittadini del Bangladesh;
1000 cittadini pakistani;
2500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea
che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso
e delle procedure di riammissione.
ROMA, 19 dicembre 2003
p. Il Presidente: LETTA
Registrato alla Corte dei Conti il 15 gennaio 2004;
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1,
foglio n. 73.
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