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legge  stranieri   


Roma, 26.maggio 2004

Immatricolazioni degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico

Documentazione

La domanda deve essere redatta (Modello "A") in modo chiaro e prodotta in originale e duplice copia. Nella domanda devono essere indicati il recapito telefonico, il recapito n Italia e una e-mail ove questi ultimi fossero disponibili.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) titolo finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
b) certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica che fosse prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (es.: Vestibular in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come "concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli corsi o facoltà a numero chiuso;
c) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, come specificato nell'allegato 1, o si richieda abbreviazione di corso ( in quest’ultimo caso, il certificato dovrà specificare gli esami superati ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi);
d) titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario, ove il titolo degli studi secondari rientri nella fattispecie contemplata al punto c);
Relativamente a quanto indicato nei punti a), b), c) e d) i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italotedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.
e) diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico purché in possesso di uno dei titoli di studio di cui allegato 1, ovvero eventuali certificati di competenza in lingua italiana rilasciati da una delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università degli studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e di Siena, ovvero certificati di competenza in lingua italiana delle medesime Università, rilasciati all'estero in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati). Gli studenti interessati possono rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti italiani di Cultura all’estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni.
f) due fotografie (di cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione. I candidati che si trovino temporaneamente in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali).

La Rappresentanza italiana restituirà agli interessati i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali - e di "dichiarazione di valore in loco", inoltrando all’Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.

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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright ©                                                                                           e-mail: croatinitalia@libero.it