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Roma,
26.maggio 2004
Immatricolazioni degli
studenti stranieri non comunitari residenti all’estero ai corsi di laurea
ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico
Documentazione
La domanda deve essere redatta (Modello "A") in
modo chiaro e prodotta in originale e duplice copia. Nella domanda devono essere indicati il recapito telefonico, il
recapito n Italia e una e-mail ove questi ultimi fossero disponibili.
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) titolo
finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo a
tutti gli effetti di legge;
b) certificato
attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica che
fosse prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (es.: Vestibular
in Brasile, Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo,
ecc..). Non è richiesto tuttavia il superamento di esami in loco che si configurino esclusivamente come
"concorsi" per la definizione dei vincitori dei posti programmati
in singoli corsi o facoltà a numero chiuso;
c) certificato
attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo
degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di
scolarità, come specificato nell'allegato 1, o si richieda abbreviazione di corso ( in quest’ultimo caso, il
certificato dovrà specificare gli esami superati ed essere corredato da documentazione ufficiale circa i programmi degli esami
stessi);
d) titolo
post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario, ove
il titolo degli studi secondari rientri nella fattispecie contemplata al punto c);
Relativamente a quanto indicato nei punti a), b), c) e d) i
candidati devono esibire alla Rappresentanza
Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già
legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha
rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che
hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961,
i documenti devono essere muniti di timbro
"Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle
competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale
atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di
Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda)
ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106,
nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italotedesca
in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti,
conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge
12 aprile 1973, n. 176.
e) diplomi
di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per Stranieri
di Perugia e di Siena al termine di un corso
di studi della durata di almeno un anno accademico purché in possesso di
uno dei titoli di studio di cui allegato 1, ovvero
eventuali certificati di competenza in lingua italiana rilasciati da una
delle seguenti Istituzioni universitarie: III Università
degli studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e di Siena, ovvero
certificati di competenza in lingua italiana
delle medesime Università, rilasciati all'estero in convenzione con gli
Istituti italiani di Cultura o altri soggetti, o attestati
di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi ai
sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31
agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative,
enti locali e regioni. Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni
dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di
punteggio supplementare ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di
certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza
più elevati). Gli studenti interessati possono rivolgersi direttamente alle
predette Università ovvero agli Istituti
italiani di Cultura all’estero, al fine di conoscere le modalità per
ottenere tali certificazioni.
f) due
fotografie (di cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana
competente per territorio).
Tutti i
documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione
ufficiale in lingua italiana (la traduzione
dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno
eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà
essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per
territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi
per ogni informazione. I candidati che si trovino temporaneamente in Italia
possono rivolgersi al Tribunale di zona
ovvero a traduttori ufficiali).
La Rappresentanza italiana restituirà agli interessati i titoli di studio
originali muniti di legalizzazione consolare -
salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni
internazionali - e di "dichiarazione di valore in loco",
inoltrando all’Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata
degli stessi.
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