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Roma,
26.maggio 2004
Parte seconda
Cittadini comunitari ovunque residenti
Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero
Documenti di
studio
I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, (2), nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in
loco" (Mod.E) a cura della Rappresentanza diplomaticoconsolareitaliana competente per territorio.
Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da
scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui ilcandidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola
appartenente all’ordinamento britannico in Svizzera)oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es.
studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all’ordinamento britannico), il titolo deve
comunque essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza
italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato
Generale d'Italia in Londra).
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(1) "E’
comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni
con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei
diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o
internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e
soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio". Tali
scuole sono elencate nell’allegato 2 delle presenti disposizioni.
(2) Tutti i
documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in
lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al
Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte
eseguire da traduttori locali le stesse debbono essere comunque confermate
dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati
possono rivolgersi per ogni informazione.
I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari,
devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che
ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del
5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed
apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di
Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata
dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di
esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.
I candidati i cui documenti di studio non siano stati già
perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio,
utilizzando gli appositi Modelli "C"
o "D"
- disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui menzionati siti
internet - in una delle seguenti forme:
1) se residenti
all’estero, presentando e
ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all’uopo delegati;
2) se residenti
in Italia, ed impossibilitati
a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di
ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana
provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in
transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.
Titolo di
soggiorno
I candidati comunitari richiedono alla Questura competente per
il luogo in cui risiedono, il rilascio della carta di soggiorno secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto
legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 (Testo B), dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53, (Testo C) e dal D.P.R. 18 gennaio 2002,
n. 54 (Testo A), pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 – Serie
generale.
Ai sensi della stessa normativa, tali candidati non hanno
obbligo di presentazione all’Ateneo della menzionata carta di soggiorno.
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