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legge  stranieri   


Roma, 26.maggio 2004

Parte seconda 
Cittadini comunitari ovunque residenti
Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia
Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero

Documenti di studio

I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, (2), nonché di legalizzazione e di "dichiarazione di valore in loco" (Mod.E) a cura della Rappresentanza diplomaticoconsolareitaliana competente per territorio.
Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui ilcandidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all’ordinamento britannico in Svizzera)oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all’ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore" della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra).

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(1) "E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio". Tali scuole sono elencate nell’allegato 2 delle presenti disposizioni.
(2) Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Nel caso di traduzioni fatte eseguire da traduttori locali le stesse debbono essere comunque confermate dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione.
I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali.
Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.
I candidati i cui documenti di studio non siano stati già perfezionati devono richiedere il perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli appositi Modelli "C" o "D" - disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui menzionati siti internet - in una delle seguenti forme:
1) se residenti all’estero, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi all’uopo delegati;
2) se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli originali perfezionati.

Titolo di soggiorno

I candidati comunitari richiedono alla Questura competente per il luogo in cui risiedono, il rilascio della carta di soggiorno secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52 (Testo B), dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53, (Testo C) e dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo A), pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 – Serie generale.
Ai sensi della stessa normativa, tali candidati non hanno obbligo di presentazione all’Ateneo della menzionata carta di soggiorno.

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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright ©                                                                                           e-mail: croatinitalia@libero.it