Codice fiscale

DPR 29/09/1973 Num. 605

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (in Suppl. ordinario n. 2 alla Gazz. Uff. n. 268, del 16 ottobre). -- Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Preambolo

Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Articolo 1

Art. 1. Compiti dell'anagrafe tributaria.

L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonchè i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale. Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Articolo 2

Art. 2. Iscrizioni all'anagrafe tributaria e cancellazioni.

Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3 e del terzo e quarto comma dell'art. 11. Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del ministro per le finanze.

Articolo 3

Art. 3. Attribuzione del numero di codice fiscale.

Ogni soggetto che abbia od acquisti la qualità di contribuente è tenuto a richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale. Il numero di codice fiscale è attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria già dispone dei necessari elementi di identificazione. Per i soggetti che percepiscono stipendi, salari o pensioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici, gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale devono essere comunicati all'anagrafe dall'amministrazione o enti cui appartengono o da cui è erogata la pensione. L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere ottenuta presentando, anche a mezzo posta, domanda in carta libera a norma dell'art. 4. Con decreto del ministro per le finanze saranno indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e le comunicazioni di cui ai commi precedenti e saranno stabilite le forme e le modalità per le comunicazioni stesse. Per le amministrazioni e gli enti dotati di sistemi di elaborazione elettronica le comunicazioni saranno eseguite a mezzo di supporti meccanografici.

Articolo 4

Art. 4. Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale.

La domanda di attribuzione del numero di codice fiscale deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o da chi ne ha la rappresentanza e deve indicare: a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio, l'attività esercitata, l'eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, l'attività esercitata. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Nell'indicazione della residenza, del domicilio e della sede devono essere specificati la via e il numero civico. Deve essere indicato anche il domicilio fiscale qualora non coincida con la residenza, il domicilio o la sede. La sottoscrizione delle domande trasmesse a mezzo posta deve essere autenticata. Le persone fisiche, in luogo dell'autenticazione, possono allegare un certificato anagrafico. Le domande dei prestatori di lavoro dipendente possono essere presentate per il tramite dei datori di lavoro. In tal caso non si applica la disposizione del comma precedente. I soggetti diversi dalle persone fisiche devono redigere la domanda in duplice esemplare, in conformità al modello prescritto con decreto del ministro per le finanze. Copia della domanda viene restituita al richiedente munita della data di ricezione e del numero di protocollo dell'ufficio. Qualora intervengano, nelle forme previste dalla legge, rettifiche o modificazioni relative al nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita di persone fisiche alle quali sia già stato attribuito il numero di codice fiscale, queste debbono richiedere, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, il numero di codice fiscale corrispondente ai nuovi elementi di identificazione. Nella domanda deve essere indicato anche il numero di codice fiscale precedentemente attribuito.

Articolo 5

Art. 5. Comunicazione del numero di codice fiscale.

Il numero di codice fiscale, attribuito d'ufficio o su domanda, è portato a conoscenza del soggetto mediante apposita comunicazione dell'amministrazione finanziaria. Nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 3 la comunicazione è fatta anche all'amministrazione o ente che ha trasmesso gli elementi di identificazione. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la comunicazione è effettuata mediante notificazione di apposito certificato nelle forme e con le modalità previste per la notifica degli atti di accertamento delle imposte sul reddito. La notificazione può essere fatta anche presso gli uffici abilitati a ricevere le domande di attribuzione del numero di codice fiscale; in tal caso è eseguita da un impiegato addetto all'ufficio. Nella comunicazione devono essere indicati gli elementi in base ai quali è stato determinato il numero di codice fiscale.

Articolo 6

Art. 6. Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale.

Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: a) fatture emesse ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto, relativamente all'emittente; b) atti da registrare in termine fisso, tranne quelli degli organi giurisdizionali, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto; c) comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti in esse indicati; d) dichiarazioni e denunce presentate ad uffici dipendenti dal ministero delle finanze o ad uffici tributari delle regioni, provincie e comuni, relativamente ai soggetti da cui provengono ed agli altri soggetti indicati negli atti stessi o in elenchi nominativi la cui allegazione è prescritta da norme di leggi tributarie, ad esclusione degli allegati indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le persone a carico l'indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è limitata alle persone che hanno redditi propri; e) distinte di incasso da presentare in base alle norme sulla corresponsione dell'imposta sugli spettacoli, relativamente ai soggetti tenuti alla compilazione del documento e, per gli spettacoli cinematografici e teatrali, relativamente anche al produttore e noleggiatore del film, all'impresario della compagnia e all'organizzatore dello spettacolo; f) domande da presentare ad uffici pubblici per concessioni, autorizzazioni o licenze connesse all'esercizio di attività commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati; g) domande di iscrizione nei registri delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e negli albi, registri ed elenchi per l'esercizio di attività professionali e di altre attività di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti interessati; h) titoli di pagamento emessi dalle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, relativamente ai soggetti beneficiari. Sono esclusi i titoli di pagamento riguardanti le prestazioni assistenziali e i redditi esenti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i) atti emessi da uffici pubblici riguardanti concessioni, autorizzazioni o licenze connesse all'esercizio di attività commerciali, agricole o di lavoro autonomo, relativamente ai soggetti beneficiari. Negli atti di cui alla lettera h) esclusi dalla indicazione del numero di codice fiscale deve essere annotato il motivo della esclusione. Per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per quelli degli organi giurisdizionali deve essere indicato, al momento della registrazione, il numero di codice fiscale del soggetto o dei soggetti nell'interesse dei quali la registrazione è fatta.

Articolo 7

Art. 7. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 6. Gli altri uffici pubblici devono comunicare i dati e le notizie riguardanti gli atti di cui alla lettera i) dello stesso articolo. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria le iscrizioni, variazioni e cancellazioni. I pubblici registri navale ed aeronautico devono comunicare all'anagrafe i dati e le notizie relative alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono indicare il numero di codice fiscale dei soggetti cui le comunicazioni stesse si riferiscono e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso. Per le amministrazioni dello Stato la comunicazione è sottoscritta dalla persona preposta all'ufficio che ha emesso il titolo o il provvedimento. I rappresentanti legali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono comunicare all'anagrafe tributaria entro 60 giorni l'avvenuta estinzione dei soggetti medesimi. Entro lo stesso termine devono comunicare le avvenute operazioni di trasformazione, concentrazione e fusione. Le altre comunicazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite entro il 30 giugno di ciascun anno relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente. La forma e le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del ministro per le finanze.

Articolo 8

Art. 8. Poteri dell'anagrafe tributaria.

L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale. Il questionario, debitamente compilato e firmato, deve essere restituito entro 15 giorni dalla data di ricevimento. L'anagrafe tributaria vigila sull' osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse.

Articolo 9

Art. 9. Segnalazione di dati e notizie da parte dei comuni.

I comuni possono segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica. I comuni possono altresì segnalare all'anagrafe tributaria dati e notizie relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche residenti, operanti ed aventi beni nei rispettivi territori. Nelle segnalazioni devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4.

Articolo 10

Art. 10. Comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli organi dipendenti dal ministro per le finanze.

Gli organi dipendenti dal ministro per le finanze trasmettono all'anagrafe tributaria i dati e le notizie in loro possesso secondo le modalità e nei termini stabiliti con decreto ministeriale.

Articolo 11

Art. 11. Indicazione del numero di codice fiscale negli atti pubblici e nelle scritture private.

Il pubblico ufficiale che redige o autentica atti nei quali, in base alle norme del presente decreto, deve essere indicato il numero di codice fiscale di determinati soggetti è tenuto a richiederlo agli interessati. Qualora le persone fisiche dichiarino di non essere a conoscenza del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o nell'autenticazione, indicando gli elementi previsti dal primo comma, lettera a), dell'art. 4, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 13. Qualora i soggetti diversi dalle persone fisiche dichiarino di aver presentato la domanda di cui al terzo comma dell'art. 3 e di non aver ricevuto la notificazione del proprio numero di codice fiscale, il pubblico ufficiale deve farne menzione nell'atto o nell'autenticazione, indicando gli estremi della domanda e gli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 4. Se la domanda non è stata presentata, essa deve essere compilata in conformità delle disposizioni dell'art. 4, facendone menzione nell'atto o nell'autenticazione, e presentata al competente ufficio del registro insieme all'atto. Copia della domanda deve essere rilasciata all'interessato con attestazione di ricevimento da parte del pubblico ufficiale e può essere fatta valere anche in successivi atti fino a quando al soggetto non viene notificato il codice fiscale. I soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ad indicare nelle scritture private non autenticate, ai sensi dell'art. 6, lettera b), il proprio numero di codice fiscale, qualora non ne abbiano avuto notificazione, devono indicare nelle scritture stesse gli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 4 e gli estremi della domanda presentata ai sensi del terzo comma dell'art. 3, o, in mancanza, presentarla al competente ufficio del registro unitamente alla scrittura da registrare. Per gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6, le parti o i loro rappresentanti, qualora non siano a conoscenza del numero di codice fiscale di altri soggetti destinatari degli effetti giuridici dell'atto, debbono fornire al pubblico ufficiale o indicare nella scrittura privata i dati previsti dal primo comma dell'art. 4 relativi a tali altri soggetti.

Articolo 12

Art. 12. Irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici.

Le domande di cui alle lettere f) e g) dell'art. 6 sono irricevibili se non contengono l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti interessati e degli elementi previsti nel primo comma dell'art. 4. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze di cui alla lettera i) dell'art. 6 non producono effetti se non recano l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari. Gli atti di cui alla lettera b) dell'art. 6 non sono ammessi a registrazione se non sono conformi alle prescrizioni dell'art. 11, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non può essere eseguito alcun pagamento in base ai titoli di cui alla lettera h) dell'art. 6 che non rechino l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti beneficiari o l'annotazione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo. Tuttavia il pagamento deve essere eseguito qualora il soggetto beneficiario esibisca la comunicazione di cui all'art. 5 o indichi gli estremi della domanda presentata ai sensi del terzo comma dell'art. 3 e gli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 4. In tal caso la persona incaricata del pagamento è tenuta ad apporre sul titolo l'indicazione del numero di codice fiscale o dei predetti estremi ed elementi e a darne comunicazione all'ufficio che ha emesso il titolo.

Articolo 13

Art. 13. Sanzioni.

L'omessa o inesatta indicazione del proprio numero di codice fiscale da parte dei soggetti che sono obbligati ad indicarlo ai sensi dell'art. 6 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila. Si considera inesatta l'indicazione del precedente numero di codice fiscale successivamente ad alcuna delle rettifiche o modificazioni di cui al sesto comma dell'art. 4. Nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche la pena pecuniaria non si applica se, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 11, viene allegata all'atto la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale prevista dall'art. 2 ovvero vengono indicati nell'atto gli estremi della domanda già presentata e gli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 4. L'indicazione del numero di codice fiscale può essere sostituita, per i soggetti che non ne abbiano avuto notificazione, da quella degli estremi della domanda prevista dall'art. 2 e degli elementi di cui alla lettera b) dell'art. 4 anche nei casi di cui all'art. 6, lettere c), d) ed e). L'omessa o inesatta indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti nelle comunicazioni, dichiarazioni, distinte ed elenchi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 6 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila per ogni nominativo, con un massimo di lire sei milioni, a carico del soggetto obbligato all'indicazione stessa. Nei confronti dei datori di lavoro diversi da quelli indicati dal secondo comma dell'art. 3 la pena non si applica qualora negli elenchi di cui alla lettera d) siano indicati, in luogo del numero di codice fiscale, gli elementi previsti alla lettera a) dell'art. 4. In caso di omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 si applica, a carico della persona o di ciascuna delle persone tenute a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire sei milioni. Se le comunicazioni fatte sono incomplete o inesatte, si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila per ciascun nominativo relativamente al quale non siano stati indicati o siano stati indicati inesattamente gli elementi richiesti. La stessa pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila si applica per la inesatta o incompleta comunicazione dei dati di identificazione dei soggetti estinti di cui al quinto comma dell'art. 7. In caso di omissione delle comunicazioni prescritte dal terzo comma dell'art. 3, alle persone tenute ad eseguirle secondo l'ordinamento delle rispettive amministrazioni o enti si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. A carico del pubblico ufficiale che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 11 si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire sessantamila. Chi non restituisce il questionario di cui all'art. 8 o lo restituisce con risposte incomplete o inesatte è punito con la pena pecuniaria da lire diecimila a lire sessantamila. In caso di violazione del quarto comma dell'art. 12 si applica la pena pecuniaria da lire cinquemila a lire sessantamila a carico della persona incaricata del pagamento.

Articolo 14

Art. 14. Applicazione delle sanzioni.

Le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono applicate, secondo le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dall'intendente di finanza della provincia nel cui territorio ha il domicilio fiscale l'autore della violazione. Gli organi dipendenti dal ministro delle finanze, in caso di violazioni delle norme del presente decreto, redigono processo verbale e lo trasmettono all'intendente di finanza competente ai sensi del precedente comma.

Articolo 15

Art. 15. Segreto d'ufficio.

I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio. Il ministero delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente.

Articolo 16

Art. 16. Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta degli albi, registri ed elenchi di cui alla lettera g) dell'art. 6, devono comunicare all'anagrafe tributaria i nominativi dei soggetti iscritti in ciascun albo, registro od elenco alla data del 30 settembre 1974, indicando, relativamente a ciascun iscritto, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dall'iscrizione. I pubblici registri navale ed aeronautico devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco delle navi e degli aeromobili che risultano iscritti alla data del 30 settembre 1974, indicando per ciascun titolare di diritti reali sulle navi e sugli aeromobili stessi, gli elementi di cui al primo comma dell'art. 4 risultanti dalle iscrizioni. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere eseguite entro il 31 dicembre 1974 nella forma e con le modalità stabilite con decreto del ministro per le finanze. La prima comunicazione di cui al sesto comma dell'art. 7 sarà eseguita entro il 30 giugno 1975 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1º ottobre al 31 dicembre 1974. Le comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 devono essere eseguite, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1973, entro il 31 marzo 1974. Si applicano le sanzioni previste nel quarto e quinto comma dell'art. 13.

Articolo 17

Art. 17. Indicazione del numero di codice fiscale.

Le disposizioni relative all'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale hanno effetto dal 1º ottobre 1974. Gli atti di cui alla lettera i) dell'art. 6 emessi anteriormente alla data di cui al precedente comma devono essere integrati su richiesta dei soggetti beneficiari da presentare entro un anno dalla data stessa, con l'indicazione del numero di codice fiscale. In caso di mancata richiesta si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila, salva la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 12.

Articolo 18

Art. 18. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Nei sei mesi successivi saranno emanati i decreti ministeriali previsti dagli articoli 2, 3, 4, 7, 10 e 16.