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Roma,
26.maggio 2004
DISPOSIZIONI PER
L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
NON A CICLO UNICO
Cittadini comunitari ovunque residenti
Cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;
Cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero.
Le presenti disposizioni si
applicano anche ai cittadini provenienti dai Paesi di seguito indicati,
entrati a far parte dell’Unione Europea nel corrente anno: Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca , Slovenia, Slovacchia,
Ungheria.
Presentazione delle domande
I cittadini comunitari ovunque
residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui all’art.
39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall’art.
26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo" (1) accedono ai corsi di laurea
specialistica in Italia senza limitazioni di contingente purché in possesso
di un titolo di studio rilasciato da una Università o di un titolo
post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che
consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello
successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato
conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità e
superino le eventuali prove di ammissioni stabilite per l'accesso ai corso di
laurea specialistica prescelto.
I candidati presentano la domanda di iscrizione "Mod.G" (con l’indicazione
di un solo corso di laurea specialistica) direttamente all’Università
prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti
da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta.
Le necessarie informazioni sono disponibili sui siti web: http:// www.miur.it
rubrica: università, voce studenti/studenti stranieri e http:// www.esteri.it/
voce: politica estera/voce: grandi temi/voce: politica culturale/voce:
attività/voce: cooperazione universitaria e possono comunque essere
richieste alle Università stesse.
I candidati residenti all’estero possono rivolgersi alle Rappresentanze
italiane per informazioni di carattere generale.
Documenti di studio
I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di
traduzione ufficiale in lingua italiana, (2), nonché di legalizzazione e di
"dichiarazione di valore in loco" (Mod.L) a cura della
Rappresentanza diplomaticoconsolare italiana competente per territorio (3).
***************
(1) "E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di
carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per
studio"
(2) Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di
traduzione ufficiale in lingua italiana fatta eseguire a cura degli
interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di zona,
ovvero a traduttori ufficiali.
(3) Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una
Università o da un Istituto Superiore non universitario (solo nel caso in
cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un
periodo di almeno 12 anni di scolarità e che consenta in loco il
proseguimento degli studi universitari nel livello successivo) deve comunque
essere munito di legalizzazione e di "dichiarazione di valore"
della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la
scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato
Generale d'Italia in Londra).
I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare
alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle
competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto
dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja
del 5.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro
"Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle
competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi
aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio,
Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda)
ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la
Germania in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione
dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata
con legge 12 aprile 1973, n. 176.
I candidati i cui documenti di studio non siano stati già muniti dei
predetti atti consolari devono richiederli alla Rappresentanza italiana
competente per territorio, utilizzando gli appositi Modelli "H" o
"I" - disponibili presso le Rappresentanze e le Università,
nonché sui menzionati siti internet - in una delle seguenti forme:
1. se residenti all’estero, presentando e ritirando i documenti originali
personalmente o tramite terzi all’uopo delegati;
2. se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere di persona o
tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale
(raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che
fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal
caso - a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la
dicitura "posta in transito" - a restituire agli interessati gli
originali perfezionati.
Titolo di soggiorno
I candidati comunitari residente all'estero al momento della domanda
richiedono alla Questura competente per il luogo in cui i medesimi si trovano
il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione
europea, secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto legislativo
18 gennaio 2002, n. 52 (Testo B), dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53, (Testo
C) e dal D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (Testo A), pubblicati nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 – Serie generale.
Ai sensi della stessa normativa, tali candidati non hanno obbligo di
presentazione all’Ateneo della menzionata carta di soggiorno.
Entro il 28 febbraio 2005, gli Atenei italiani trasmettono al Ministero dell’Istruzione,
dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l’università, l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e
tecnologica - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio
(Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma), i dati riguardanti la situazione
definitiva delle ammissioni.
Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito
web del MIUR al seguente indirizzo http:// www.miur.it/università/atenei.html
oppure sul sito del CINECA al seguente indirizzo:
htpp://sito.cineca.it/strutture/struttura.html
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