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legge  stranieri   


Roma, 26.maggio 2004

DISPOSIZIONI PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA 
NON A CICLO UNICO

Studenti non comunitari residenti all'estero

Presentazione delle domande
I cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all'estero presso una Università o presso Istituti di Istruzione Superiore post secondaria producono dal 27 maggio al 25 giugno 2004 alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione (Modello F) ad un corso di laurea specialistica scelto tra quelli per i quali le singole Università riservano uno specifico "contingente" di posti, parte integrante delle presenti disposizioni, consultabile sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo: www.miur.it, Rubrica: Università - voce: Studenti/Studenti stranieri - ovvero all’indirizzo: http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco/ . La denominazione del corso dovrà corrispondere a quella riportata nello stesso contingente.
L’elenco che riporta i predetti posti è pubblicizzato sia dalle Università sia dalle Rappresentanze italiane all’estero e può essere consultato anche sul sito web del MAE (http://www.esteri.it/ voce: politica estera/ voce: grandi temi/ voce: politica culturale/ voce: attività/ voce: cooperazione universitaria).
In casi particolari, i candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l’accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Documentazione
Alla domanda (Modello F), redatta in originale e duplice copia, vanno allegati i seguenti documenti:
a) titolo di studio conseguito presso una Università;
b) titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;
c) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste, per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere a) e b);
Relativamente a quanto indicato nei punti a) e b) i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro "Apostille" previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca,Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, Francia e Irlanda) ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.
d) eventuali diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico, ovvero eventuali certificati di competenza in lingua italiana rilasciati da una delle seguenti istituzioni universitarie: III Università degli studi di Roma, Università per Stranieri di Perugia e di Siena, ovvero certificati di competenza in lingua italiana delle medesime Università, rilasciatiall'estero in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura o altri soggetti o attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. Gli interessati possono rivolgersi direttamente alle predette Università ovvero agli Istituti italiani di Cultura all’estero, al fine di conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni.
e) due fotografie (di cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio).
Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà essere comunque confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla quale i candidati possono rivolgersi per ogni informazione. I candidati che si trovino temporaneamente in Italia possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. La Rappresentanza italiana restituirà agli interessati i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e Convenzioni internazionali - e di "dichiarazione di valore in loco", inoltrando all’Università prescelta dal candidato fotocopia autenticata degli stessi.

Accettazione delle domande da parte delle Rappresentanze
Ciascuna Rappresentanza riceve entro il 25 giugno 2004 le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non comunitari residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia sul Mod."F" e corredate della documentazione prescritta.
n casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circoscrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse.

Inoltro delle domande alle Università da parte delle Rappresentanze
Entro il 23 luglio 2004 le Rappresentanze provvedono a inoltrare alle sedi universitarie prescelte dai singoli candidati per assicurata (per il tramite dell’Ufficio Corrieri del Ministero degli Affari Esteri, con la dicitura "posta in transito":
1. le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando alle stesse fotocopia autenticata dei titoli di studio – corredata di traduzione e di dichiarazione di valore (Mod.L) restituendone gli originali legalizzati all’interessato;
2. titolo di studio conseguito presso una Università ovvero titolo post secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità;
3. certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica attestante gli esami superati con il relativo voto, nonché per ogni disciplina, il programma dettagliato e le ore di attività didattica teorico-pratica previste, per il conseguimento dei titoli stessi;
4. a ciascuna sede universitaria gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande, divisi per corso di laurea specialistica;
5. al Ministero degli Affari Esteri – D.G.P.C.C. Ufficio VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma) ed al Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - (Via Cavour, 6 – 00184 Roma) gli elenchi dei candidati di cui sono state trasmesse le domande con l'indicazione del corso di laurea specialistica e della sede prescelta.

Accettazione delle domande da parte delle Università
A decorrere dal 23 luglio 2004 le Università accolgono le domande dei candidati inviate dalle Rappresentanze e dopo verifica della adeguatezza della idoneità dei titoli e della correttezza della documentazione. Entro il 20 agosto 2004, provvedono a:
- compilare gli elenchi - divisi per Rappresentanza - dei candidati ammessi ai corsi di laurea specialistica o comunque ammissibili alle eventuali prove previste per l'accesso e ad inviarli, via fax o con altro mezzo idoneo, alle rispettive Rappresentanze, indicando, per ogni corso di laurea specialistica, l'indirizzo della sede di esame, la data e l'orario sia per la eventuale prova di lingua italiana sia per eventuali prove di ammissione, ove previste.
- inviare alle Rappresentanze l'elenco dei candidati che non possono essere ammessi, con l'indicazione della relativa, specifica motivazione;
Gli indirizzi aggiornati delle Rappresentanze italiane all’estero con relativi fax, e-mail e telefono sono disponibili sul sito web del Ministero degli Affari Esteri: www.esteri.it voce: rappresentanze diplomatiche/ voce: ambasciate e consolati.
Entro il 21 agosto 2004 ciascuna Università provvede a:
1. inviare copia di tutti gli elenchi al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio (Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma), al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma), ed alla locale Questura;
2. pubblicizzare date e luoghi delle eventuali prove di ammissione per l’accesso o di verifica della competenza linguistica.

Notifica dei candidati ammessi alle prove e rilascio dei visti d'ingresso da parte delle Rappresentanze
A decorrere dal 25 agosto 2004, le Rappresentanze rilasciano il visto di ingresso ai candidati che risultino ammessi e pubblicizzano agli interessatile seguenti informazioni acquisite dai singoli Atenei:
• elenchi dei candidati ammessi;
• data, orario e indirizzo della sede d’esame ove siano eventualmente previste la prova di lingua italiana e le prove di accesso;
• scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti delle predette prove;
• elenco dei candidati non ammessi alle prove.
In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia, l'iscrizione degli studenti croati pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).
Il Ministero degli Affari Esteri, in relazione a specifiche situazioni locali, può dare istruzioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in singoli Paesi affinché, tra la documentazione da richiedere ai candidati ai fini del visto di ingresso per studi universitari, sia inclusa anche la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana conseguibile in loco, delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università di Roma.
Laddove non si sia reso possibile il conseguimento in loco di detta certificazione, il Ministero degli Affari Esteri può altresì autorizzare, ai fini del visto di ingresso, la richiesta di analoga certificazione rilasciatada altri soggetti operanti in loco, o la verifica da parte delle Rappresentanze stesse e in collaborazione con gli Istituti italiani di Cultura, ove presenti, che garantiscano un analogo livello di competenza linguistica.
Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell'esonero dall'eventuale esame di competenza linguistica.
Il visto di ingresso, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo "D" (nazionale ad ingressi multipli), con validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l’eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva iscrizione ad un corso di laurea specialistica) e, ove possibile, con validità fino al 31.12.2004.
La dimostrazione da parte del candidato della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento sufficienti (come stabilito dall’art. 39 del T.U. 25.07.1998, n. 286), deve essere comprovata mediante:
- esibizione di fidejussione bancaria (rilasciata in osservanza di quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348) o polizza fidejussoria assicurativa (rilasciata da imprese di cui all’elenco disponibile nel sito www.isvap.it) o titolo di credito equivalente (lettera di credito bancario utilizzabile in Italia), ovvero con titoli di servizio prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale (mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero), per un importo non inferiore ad euro 350,57 mensili, per ogni mese di durata dell’anno accademico (art. 46, comma 2 e art. 34, comma 2 del D.P.R. 394/1999; D.I. del 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001).
- garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
- garanzia di copertura economica da parte di Enti italiani (di seguito specificati) o da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, mediante fidejussione o polizza assicurativa (art. 39 del T.U. e art. 34 del DPR n. 394 del 31.08.2000)
Gli interessati devono presentare tale visto alla competente Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia per ottenere il corrispondente permesso di soggiorno.

Prestazione di garanzia di copertura economica
Chi può prestare la garanzia:
1. un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno;
. le associazioni professionali e sindacali , gli Enti ed associazioni di volontariato;
. Istituzioni operanti nel settore culturale di accertato credito.
. le Regioni, Enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni.
2 Se la garanzia è prestata da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al momento della richiesta non inferiore ad un anno è necessario che:
c) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti in materia di ricongiungimento familiare, dall’art.29, comma 3, lett. b) del Testo Unico sull’immigrazione (l’importo annuo dell’assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a Euro 4557,41);
d) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti l’immigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del Codice di procedura penale.
La garanzia può essere prestata per non più di due stranieri. Per ciascuno straniero la garanzia deve riguardare la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo mensile dell’assegno sociale (euro 350,57) per l’ingresso di uno straniero, rapportato al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
La documentazione relativa alla fidejussione o alla polizza assicurativa sottoscritta dal garante deve essere inviata allo studente straniero il quale avrà cura di esibirla alla Rappresentanza diplomatico – consolare ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso.
Ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso in Italia lo studente straniero deve indicare, ai sensi dell’art. 2 della citata Direttiva del Ministero dell’Interno sui mezzi di sussistenza, l’esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti e alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.
Per la copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri, sono ammesse le seguenti formule:
a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Sanità una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall’I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda, di domanda, ovvero optare per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale

Adempimenti al momento dell'ingresso in Italia
Entro otto giorni dal loro arrivo i candidati devono presentarsi alla Questura della città in cui intendono stabilire la propria dimora al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. Il rilascio del permesso di soggiorno , comunque, è subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste dalla normativa vigente, avallata dalla dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.
Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio, per frequentare corsi di lingua italiana), egli dovrà presentarsi entro 15 giorni alla Questura di detta città per la obbligatoria dichiarazione di variazione di domicilio.

Prove di ammissione
Le Università ammettono alle eventuali prove i candidati che siano in possesso di passaporto con specifico visto di ingresso e di permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dalla competente Questura attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso. In quest'ultimo caso le Università ammettono il candidato alle eventuali prove con riserva in attesa del rilascio del previsto permesso di soggiorno. Nel caso in cui i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti previsti dall'art.5, comma 2 bis, della legge n.189/02 che impone la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici, anche la iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero all'eventuale comunicazione della competente Questura - su richiesta dell'Ateneo interessato - dell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso.
Sono esonerati dall'esame di lingua italiana, ove gli Atenei ritengano necessario verificare la adeguata competenza linguistica, e sono iscritti al di fuori del contingente specifico dei posti riservati:
a) i candidati che abbiano conseguito un diploma di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena, al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico;
b) i candidati che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel livello corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni. 
Sono, altresì, esonerati dalla prova di lingua italiana, ove stabilita dagli Atenei ma comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero:
c) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nei livelli non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, rilasciate dalla III Università degli studi di Roma e dalle Università per Stranieri di Perugia e di Siena anche in convenzione con gli Istituti Italiani di Cultura all'estero o altri soggetti, o attestati di frequenza rilasciati da altre università che abbiano istituito corsi ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni.;
d) sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei, i candidati in possesso di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi ai sensi dell'art.46, comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, anche in convenzione con altre istituzioni formative, enti locali e regioni, ovvero di certificazioni o attestati di verifiche linguistiche rilasciati da altri soggetti.

Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie
Le Università sulla base degli esiti delle eventuali prove di ammissione elaborano ed espongono le graduatorie (una per ogni corso di laurea specialistica) dei candidati che abbiano superato le stesse rispetto ai posti disponibili nel contingente parte integrante delle presenti disposizioni, consultabile sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo: www.miur.it, Rubrica: Università voce: Studenti/Studenti stranieri - ovvero all’indirizzo: http://offertaformativa.miur.it/studenti/elenco/.

Posti rimasti disponibili e presentazione domande di riassegnazione
Entro il 15 ottobre 2004 ogni sede universitaria fornisce i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili per ogni corso di laurea specialistica, utilizzando la stessa procedura informatizzata attraverso la quale ha indicato a suo tempo il numero dei posti riservati, che per la circostanza viene riattivata.
Il candidato che abbia partecipato alle eventuali prove di ammissione, ma non si sia classificato utilmente in graduatoria rispetto ai posti stabiliti, sulla base del contingente dei posti rimasti disponibili per ogni corso di laurea specialistica, elaborato dagli Atenei mediante procedura informatizzata entro il 20 ottobre 2004 e dagli stessi pubblicizzato, può presentare domanda di:
a) ammissione ad un corso di laurea specialistica presso la stessa sede (a condizione che il titolo di studio sia riconosciuto idoneo dall'Università);
b) riassegnazione, per lo stesso corso di laurea specialistica, oppure per altro, ad altra sede (previa valutazione dell'idoneità del titolo da parte dei competenti organi accademici).
Le domande di cui alla lettera b) sono trasmesse all'Università dove si è sostenuto l'esame di ammissione, che provvederà ad attestare il superamento delle prove ed il relativo punteggio, nonché alla nuova Università prescelta. La domanda dovrà essere corredata della documentazione accademica presentata all'atto della preiscrizione ai fini di una eventuale valutazione da parte degli organi accademici riceventi circa la idoneità del titolo.
Le comunicazioni relative all'assegnazione ad altra sede di coloro non utilmente collocati in graduatoria e/o ad altro corso di laurea specialistica e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio (Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma), al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C., Uff. VI, Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma) e alle Rappresentanze italiane che hanno inoltrato le domande, nonché alle Questure interessate, con l’indicazione della cittadinanza di ciascun candidato.

Iscrizione
I candidati, che abbiano superato le prove eventualmente previste e che rientrino nei diversi contingenti stabiliti, possono immatricolarsi sulla base delle informazioni da acquisire presso ciascuna sede universitaria.
Nel caso in cui i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti previsti dall'art.5, comma 2 bis, della legge n.189/02 che impone la sottoposizione dello straniero a rilievi fotodattiloscopici, anche la iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero all'eventuale comunicazione della competente Questura - su richiesta dell'Ateneo interessato - dell'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso.

Restituzione dei documenti
La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita direttamente dagli Atenei agli interessati su loro richiesta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza.

Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione
Entro il 28 febbraio 2005, gli Atenei trasmettono al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio (Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma), i dati riguardanti la situazione definitiva degli iscritti.
Entro la stessa data gli Atenei inviano al Ministero degli Affari Esteri D.G P.C.C., Uff. VI – Settore Titoli (Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma) - nonché alle Rappresentanze italiane all'estero ed alle competenti Questure, gli elenchi degli studenti (con indicazione della cittadinanza) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi.
Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all’estero al momento della presentazione della domanda gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it voce: rappresentanze diplomatiche – voce ambasciate e consolati).

Proroga del permesso di soggiorno
Gli studenti, successivamente all’ammissione ad un corso di laurea specialistica per l'anno accademico 2004/2005, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno, almeno trenta giorni prima della scadenza.
In occasione di tale rinnovo, l’interessato deve essere in possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000 e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.
I candidati che non avranno superato le prove o che non avranno ottenuto né l'ammissione ad altro corso di laurea né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.
Tutti i candidati risultati esclusi possono ritirare presso la segreteria dell’Ateneo prescelto la documentazione a suo tempo presentata o chiederne la restituzione a mezzo posta
Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo http:// www.miur.it/università/atenei.html oppure sul sito del CINECA al seguente indirizzo: htpp://sito.cineca.it/strutture/struttura.html

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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright ©                                                                                           e-mail: croatinitalia@libero.it