|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
italiano
hrvatski
home
news
mappa del sito |
||||||||||
|
|
|
Roma, 26.maggio 2004 Immatricolazioni degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero ai corsi di laurea
ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico Introduzione Le presenti disposizioni non si applicano
– salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l’accesso
ed i relativi atti consolari – ai candidati beneficiari di borse di studio del
Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali e di
programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dalle
specifiche disposizioni diramate dalla D.G.P.C.C. Uff. VI e dalla D.G.C.S.
Uff. IX del Ministero degli Affari Esteri, nonché agli studenti stranieri
beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi
medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell’ambito di accordi tra le
Università italiane e quelle dei Paesi interessati. Le presenti disposizioni si applicano, viceversa, ai candidati beneficiari di borse di studio assegnate dai Governi dei paesi di provenienza, autonomamente e al di fuori delle menzionate condizioni pattizie. Ai sensi della legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2, nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima. I cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, sono equiparati ai cittadini comunitari in attuazione dei Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché del Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72; l’iscrizione universitaria dei medesimi è, pertanto, regolamentata nella Parte Seconda delle presenti disposizioni. A decorrere dal 1 giugno 2002, sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della SVIZZERA, all’atto dell’entrata in vigore dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati (attualmente in fase di ratifica, come da comunicazione del Ministero degli Affari Esteri D.G.I.E. – Ufficio I in data 8 aprile 2002, prot. 1828). L’iscrizione universitaria dei medesimi cittadini è, pertanto, regolamentata nella Parte Seconda delle presenti disposizioni. Sono, altresì, equiparati ai cittadini comunitari i cittadini della Repubblica di San Marino, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.1320. |
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
non comunitari all'estero | |||||||||
|
|
non comunitari in Italia | |||||||||
|
|
laurea specialistica | |||||||||
|
|
master | |||||||||
|
|
diritto allo studio | |||||||||
|
|
riconoscimento del titolo di studio | |||||||||
|
|
diritti dei minori | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
||||||||||
|
|
Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
|
||||||||