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Le attività di lavoro autonomo non possono riguardare quei settori che la legge riserva ai cittadini italiani o dell'Unione europea. Le attività di lavoro autonomo riguardano i settori dell'artigianato, del commercio e delle libere professioni. La legge 40 stabilisce che per i primi due settori il cittadino straniero deve avere il nulla osta della Camera di commercio competente. Il settore delle libere professioni è invece vincolato dai limiti di cittadinanza, dal conseguimento del titolo di studio in Italia o dal riconoscimento del titolo in base ad accordi internazionali di reciprocità. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che
intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività
che lo straniero intende svolgere. |
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