La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di
favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di
qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole:
"organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)," sono
inserite le seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",
nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali
di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei
confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione
delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello
sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di
armamenti, nonche' in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e
nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza
della navigazione.
3. Si puo' procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto
di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino
misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul
territorio italiano di cittadini espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato "testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998", dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) -
1. E' istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle
disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ed e' composto dai Ministri interessati ai temi
trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, e'
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per
le pari opportunita', per il coordinamento delle politiche comunitarie, per
l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, delle attivita' produttive, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attivita' culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani
nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle
riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione
interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico,
nonche' degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento delle
attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio
dei ministri".
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo
le parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva
la necessita' di un termine piu' breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente".
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorita'
diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorita' diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti
previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto,
l'autorita' diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in
lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni
a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle
relative responsabilita' penali, l'inammissibilita' della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno e' sufficiente, ai fini del
reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorita' di frontiera";
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Non e'
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta'
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite".
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validita',";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno e'
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di
soggiorno" sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi
di lavoro";
d) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
e' quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puo' superare:
a) in relazione ad uno o piu' contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due
anni di seguito per prestare lavoro stagionale puo' essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualita', per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso e' revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non puo' avere
validita' superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 26, ne da' comunicazione anche in via telematica
al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio
previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione e' data al Ministero dell'interno
per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo
29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29,
la durata del permesso di soggiorno non puo' essere superiore a due
anni";
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero
al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima
nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni
nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste
per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo
unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
g) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno
e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia
avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da
approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata
dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno";
i) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di
soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare il
rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e'
da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un
pubblico ufficiale".
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 5 e' inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) -
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un
alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla
legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno
il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro e' sottoscritto in base a quanto
previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della
provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove
avra' luogo la prestazione lavorativa secondo le modalita' previste nel
regolamento di attuazione".
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34, comma 1, si procede
all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo
5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento
all'assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del
medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a
carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facolta' inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono
inserite le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per
lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26,";
b) al comma 4, le parole: "puo' essere sottoposto a rilievi
segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "e' sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Art. 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell'ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2
e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160
a 1.100 euro".
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 1, le
parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei
anni".
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie
per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e
terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite
misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di
controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia di
controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a
procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti
diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona
non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni
persona";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine
di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha
titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena
si applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o piu' persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita';
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata
sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento
sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita'
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della
reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni
persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai
commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per
evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti,
per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:
"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti:
"nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,"";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di
ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze
istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per
concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di
fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di
altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare
nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali
in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in
quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo".
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta
all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In
tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita'
giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore,
ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria
non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il
questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice
rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la
misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma
5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il
quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del
nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e' ancora stato emesso
il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di
cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima e' ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo' essere concesso qualora si
proceda per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nonche' dall'articolo 12 del presente
testo unico";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da piu'
di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente
il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni
dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del
ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, e'
autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un
patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un
interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione lo straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed
e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La
stessa pena si applica allo straniero che, gia' denunciato per il reato di
cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e' sempre consentito
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma
13-bis, e' consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si
procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere
previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni,
tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo
di permanenza in Italia".
Art. 13.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della
nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti
gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In
tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato,
in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello
Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine
di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza
e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per
l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro
per l'anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma
1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della
definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno
straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorita' consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "Espulsione a titolo di
misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per
un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello
straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite
di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ne' le
cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico,
puo' sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se la
sentenza non e' irrevocabile, secondo le modalita' di cui all'articolo 13,
comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi in cui
la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, la sanzione sostitutiva e' revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve
scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e'
disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei casi in cui la
condanna riguarda uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 e' il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalita', acquisite
le informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita'
dello straniero. Il decreto di espulsione e' comunicato allo straniero che,
entro il termine di dieci giorni, puo' proporre opposizione dinanzi al
tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 e' sospesa fino
alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale
di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando
non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione e'
eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalita' dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena e' estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero
non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso,
lo stato di detenzione e' ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All'articolo 17,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo
le parole: "Lo straniero" sono inserite le seguenti: "parte
offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono inserite le
seguenti: "della parte offesa o".
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche
all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel
contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un
apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi,
nonche'";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresi'
essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro
suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati
dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e
sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili
nel triennio successivo in rapporto alla capacita' di assorbimento del
tessuto sociale e produttivo".
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro
autonomo)
1. L'articolo 22 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) -
1. In ogni provincia e' istituito presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a
tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero
deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di
residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
puo' richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle
liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia
di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte
di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresi' al datore di lavoro. Ove
tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in
ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari,
ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la
firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita' consolare competente ed al
centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con
lo straniero, e' punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione e' competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del
visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e'
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo
per l'accesso al lavoro, e comunicano altresi' il rilascio dei permessi
concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a
cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, puo' essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validita' del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si
tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita'
di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorita' rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con l'arresto
da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore
impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita' al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero;
in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e
modalita' di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresi', allo straniero la
certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L'articolo 23 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 23. - (Titoli di prelazione) -
1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e
delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e
altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati al
trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivita' di
istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attivita' produttive o imprenditoriali autonome nei
Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivita' di cui al comma 1
sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono
ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5,
secondo le modalita' previste nel regolamento di attuazione del presente
testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano
seguito i corsi di cui al comma 1".
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 24. - (Lavoro stagionale) -
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalita' previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata
al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque
giorni l'eventuale disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validita' da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di
piu' breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro.
Puo', inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in
permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri
ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonche' eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o piu' stranieri privi del permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o
annullato, e' punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma
7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati
previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla
tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale
comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica".
Art. 22.
(Attivita' sportive)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 27, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) e' aggiunta la seguente:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato
il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attivita' sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione e'
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni
oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di
salute che comporti invalidita' totale";
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza
ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute";
3) la lettera d) e' abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di
parentela, coniugio e la minore eta', autenticata dall'autorita' consolare
italiana, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresi'
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Art. 24.
(Permesso di soggiorno per motivi familiari)
1. All'articolo 30
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5,
prima delle parole: "In caso di separazione", sono inserite le
seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento e".
Art. 25.
(Minori affidati al compimento della maggiore eta')
1. All'articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma
1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore eta', sempreche' non
sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati
ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di
integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che
abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea
documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del minore
straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno
di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di studio
ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita'
previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro
anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del
presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle universita')
1. Il comma 5
dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 e' sostituito dal seguente:
"5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita'
di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per
studio".
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 40, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli
stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di
essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai
sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in
materia";
c) il comma 5 e' abrogato;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri
regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte
da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto
e locazione della prima casa di abitazione".
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole:
"ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio
territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione
monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Ai
contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia"
fino alla fine del comma sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e
sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), e' immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non
e' seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata
prole".
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta
unita', anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto puo'
essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in
deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le
suddette unita' di personale sono destinate a svolgere mansioni
amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi
un corrispondente numero di unita' di personale di ruolo appartenente alle
aree funzionali e' conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni
istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonche' di rilascio dei
visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le
procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo
del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e'
sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente competente,
quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter,
rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla
definizione della procedura di riconoscimento".
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 e' abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) -
1. Il richiedente asilo non puo' essere trattenuto al solo fine di esaminare
la domanda di asilo presentata. Esso puo', tuttavia, essere trattenuto per
il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla
permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', qualora
egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identita', oppure
abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto
ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo
straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di
frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno
straniero gia' destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), e' attuato nei centri di
identificazione secondo le norme di apposito regolamento.
Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalita' di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati
dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione
sara' comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso
sara' altresi' consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme
di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui
al medesimo articolo 14 sara' comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sara' altresi' consentito agli avvocati
e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo
straniero e' concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine
della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) -
1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis e'
istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalita' di cui ai
commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per
il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per
il luogo in cui la richiesta e' stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di
cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; ove gia' sia in corso il trattenimento, il questore chiede al
tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento
della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla
data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione.
La decisione e' adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano e' competente all'esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione
nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame
delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui
e' disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale e'
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le
rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puo' tuttavia
chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul
territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del
ricorso e' immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) -
1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il
regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le
commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le
predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono
presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell'ente
territoriale designato dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
da un rappresentante dell'ACNUR.
Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.
Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della
Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero
degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni
volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari
elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza
di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parita', prevale
il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale
posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione
del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non
comporta la corresponsione di compensi o di indennita' di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente
viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e
motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente
all'informazione sulle modalita' di impugnazione, nelle forme previste
dall'articolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano
per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un
rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali di cui l'Italia e' firmataria e, in particolare,
dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali e' ammesso ricorso al
tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) -
1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e' trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e' composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR.
Ciascuna amministrazione designa, altresi', un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, puo' essere articolata in sezioni di analoga
composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le
modalita' di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) -
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari
di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei
servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso
in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza
di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo
complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle
domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione
dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia'
in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all'articolo 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del
richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario
di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il
coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali,
il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e'
affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei
rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in
favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione
dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le
migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)
-
1. Ai fini del finanziamento delle attivita' e degli interventi di cui
all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, e' istituito il
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione e'
costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unita' previsionale di base 4.1.2.5
"Immigrati, profughi e rifugiati" - capitolo 2359 - dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002, gia' destinate agli
interventi di cui all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese
quelle gia' attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via
di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o
organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo
comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attivita' di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, puo' denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di
emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di
emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici
postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma e'
limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la
cittadinanza italiana o, comunque, la regolarita' della sua presenza in
Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' dei lavoratori
occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a
quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di emersione sono
allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio
di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di
cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la
famiglia alla cui assistenza e' destinato il lavoratore. Tale certificazione
non e' richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al
comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione
e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio
del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione
alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta
di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di
cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la
prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi
per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente
legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno e' rinnovabile previo accertamento da parte
dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarita' della posizione contributiva della manodopera occupata. La
mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo
procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati
nella dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le
modalita' di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3,
lettera a), nonche' le modalita' per la successiva imputazione delle stesse
sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui
al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle
relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresi' le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti
per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai
tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione
per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si
siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilita' dell'interessato, ovvero risultino destinatari
dell'applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli
effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma
1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della
presente legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi
dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione
ed integrazione della presente legge, nonche' alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il
medesimo regolamento sono definite le modalita' di funzionamento dello
sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli
articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale
del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni
regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e
sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalita':
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle
suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gia' realizzati al
riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32, e' emanato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui
agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in
vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una
rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto
del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2
dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in
particolari situazioni di emergenza, puo' disporre l'alloggiamento, nei
centri di accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte
salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere)
1. E' istituita,
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con
compiti di impulso e di coordinamento delle attivita' di polizia di
frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonche' delle
attivita' demandate alle autorita' di pubblica sicurezza in materia di
ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale e'
preposto un prefetto, nell'ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero
e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonche' la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1º aprile 1981, n.
121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse
umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e' conseguentemente modificata in
"Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell'ambito delle
strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, il
Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, puo'
inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
funzionari della Polizia di Stato in qualita' di esperti nominati secondo le
procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il
contingente previsto dal citato articolo 168 e' aumentato sino ad un massimo
di ulteriori undici unita', riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato
nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione
dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di Europol, di
controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato
parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n.
388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono
altresi' attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta
attuazione della presente legge, nonche' degli accordi internazionali e
della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il
Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivita'.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione
degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 30, comma 1, valutato
in euro 1.515.758 per l'anno 2002, e in euro 3.031.517 per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1,
lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002,
130,65 milioni di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno
2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 30
luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie