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legge  stranieri  


Roma, 26.maggio 2004

parte quarta

DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO:

• ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE;
• AI CORSI DI PERFEZIONAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI "MASTER" DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 8, DEL D.M. 3.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei" (1);
• AI CORSI SINGOLI.
Ai sensi della legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2, nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima

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(1) "…In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 

• Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche.
• Iscrizione ai corsi di perfezionamento di primo e di secondo livello con rilascio di "MASTER" ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del D.M. 3.11.1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei";

Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo". (1)

Le presenti disposizioni si applicano anche ai cittadini provenienti dai Paesi di seguito indicati, entrati a far parte dell’Unione Europea nel corrente anno: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca , Slovenia, Slovacchia, Ungheria.
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, (nota 2) munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari sopra descritti e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette
 Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito".
Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea "propedeutico o affine" ai corsi prescelti. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
I candidati forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto.

(1) "E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio". Tali scuole sono elencate nell’allegato 2 delle presenti disposizioni.

(2) Sono fatti salvi i casi di esonero di cui al capitolo 1.2 terzo capoverso

Cittadini non comunitari residenti all’estero

I candidati presentano la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro i termini definiti dal relativo bando.
Possono richiedere l’iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico comparabile alla laurea "propedeutica o affine" ai corsi prescelti, che, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei competenti organi accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
Coloro i quali siano forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto.
Informazioni specifiche sui corsi attivati possono essere assunte direttamente presso le singole sedi.
Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR al seguente indirizzo http:// www.miur.it/università/atenei.html oppure sul sito del CINECA al seguente indirizzo: htpp://sito.cineca.it/strutture/struttura.html

Iscrizione ai corsi singoli

I cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art.39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell’Ateneo estero tradotto e legalizzato, nei termini previsti dalle singole Università.
I cittadini non comunitari residenti all’estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" presso Atenei:
- se l’attività didattica è articolata in semestri, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane entro il 30 agosto 2004 per i corsi che abbiano luogo nel primo semestre dell’anno accademico. In tal caso, le medesime Rappresentanze fanno pervenire alle istituzioni universitarie la documentazione e la domanda entro il 30 settembre 2004;
- se l’attività didattica ha luogo nel secondo semestre dell’anno accademico, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane entro il 31 dicembre 2004. Le medesime Rappresentanze fanno pervenire alle istituzioni universitarie la documentazione e la domanda entro il 31 gennaio 2005.
In nessun caso i corsi singoli o "stage" possono essere valutati ai fini dell’iscrizione a normali corsi di laurea o di diploma.

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