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parte quarta DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO: • ALLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE; ********************************* (1) "…In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le Università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. • Iscrizione alle scuole di
specializzazione non mediche. Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo". (1) Le presenti disposizioni si
applicano anche ai cittadini provenienti dai Paesi di seguito indicati,
entrati a far parte dell’Unione Europea nel corrente anno: Cipro, Estonia,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca , Slovenia, Slovacchia,
Ungheria. I candidati i cui documenti non
siano stati già perfezionati con gli atti consolari sopra descritti e che
siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare
i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento,
assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette (1) "E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio". Tali scuole sono elencate nell’allegato 2 delle presenti disposizioni. (2) Sono fatti salvi i casi di esonero di cui al capitolo 1.2 terzo capoverso Cittadini non comunitari residenti all’estero I candidati presentano la
domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche
italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università entro i termini
definiti dal relativo bando. Iscrizione ai corsi singoli I cittadini comunitari ovunque
residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di
cui all’art.39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato
dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo", che intendono
frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi
presentando il libretto universitario o altro documento dell’Ateneo estero
tradotto e legalizzato, nei termini previsti dalle singole Università. |
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non comunitari all'estero | |||||||||
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non comunitari in Italia | |||||||||
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laurea specialistica | |||||||||
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master | |||||||||
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diritto allo studio | |||||||||
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riconoscimento del titolo di studio | |||||||||
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diritti dei minori | |||||||||
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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
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