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legge  stranieri   


Roma, 26.maggio 2004

Immatricolazioni degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico

Notifica dei candidati ammessi alle prove da parte delle Rappresentanze e rilascio dei visti d'ingresso

A decorrere dal 20 agosto 2004 vengono affisse all’albo della Rappresentanza e comunque pubblicizzate le seguenti informazioni ricevute per fax da ogni Università:
• elenchi dei candidati ammessi alle prove, anche con riserva;
• data, orario e indirizzo della sede d’esame, sia per le prove di lingua italiana, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;
• scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione;
• elenco dei candidati non ammessi alle prove per incompletezza o inadeguatezza della documentazione presentata.
Il Ministero degli Affari Esteri, in relazione a specifiche situazioni locali, può dare istruzioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in singoli Paesi affinché, tra la documentazione da richiedere ai candidati, ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, sia inclusa anche la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, conseguibile in loco, delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università degli studi di Roma.
Laddove non sia reso possibile il conseguimento in loco di detta certificazione, il Ministero degli Affari Esteri può altresì autorizzare ai fini del visto d’ingresso la richiesta di analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco o la verifica, a cura delle Rappresentanze stesse e in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, ove presenti, che garantiscano un analogo livello di competenza linguistica.
Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinchè le medesime possano valutarle , nella loro autonomia ai fini dell’eventuale esonero dall’esame di competenza linguistica previsto in sede per i candidati non comunitari residenti all’estero.
In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi tra l'Italia e la Croazia, l'iscrizione degli studenti croati pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli).
A partire dal 25 agosto 2004, la Rappresentanza, previa documentazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla garanzia economica, può rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove – anche se "con riserva" - il visto d’ingresso per motivi di studio al fine di consentire al richiedente di sostenere l’esame di ammissione all’Università.
Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo "D" (nazionale, ad ingressi multipli), con validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l’eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, con validità fino al 31.12.2004.
La rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.
A coloro che risultino ammessi "con riserva" il visto d’ingresso può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l’attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l’attestato di idoneità accademica.
La dimostrazione da parte dello studente straniero della disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento sufficienti (come stabilito dall’art. 39 del T.U. 25.07.1998, n. 286), deve essere comprovata mediante:
1. esibizione di fidejussione bancaria (rilasciata in osservanza di quanto disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348) o polizza fidejussoria assicurativa (rilasciata da imprese di cui all’elenco disponibile nel sito www.isvap.it) o titolo di credito equivalente (lettera di credito bancario utilizzabile in Italia), ovvero con titoli di servizio prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale (mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero), per un importo non inferiore ad euro 350,57 mensili, per ogni mese di durata dell’anno accademico (art. 46, comma 2 e art. 34, comma 2 del D.P.R. 394/1999; D.I. del 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001).
2. garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
3. garanzia di copertura economica da parte di Enti italiani (di seguito specificati) o da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, mediante fidejussione o polizza assicurativa (art. 39 del T.U. e art. 34 del DPR n. 394 del 31.08.2000):
Prestazione di garanzia di copertura economica
Chi può prestare la garanzia:
- un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua non inferiore ad un anno;
-le associazioni professionali e sindacali , gli Enti ed associazioni di volontariato;
-Istituzioni operanti nel settore culturale di accertato credito.
-le Regioni, Enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni.
Se la garanzia è prestata da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al momento della richiesta non inferiore ad un anno è necessario che:
a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico, sulla scorta dei criteri stabiliti in materia di ricongiungimento familiare, dall’art.29, comma 3, lett. b) del Testo Unico sull’immigrazione (l’importo annuo dell’assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto dalla citata norma è attualmente pari a Euro 4557,41);
b) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti l’immigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del Codice di procedura penale.
La garanzia può essere prestata per non più di due stranieri. Per ciascuno straniero la garanzia deve riguardare la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all’importo mensile dell’assegno sociale (euro350,57) per l’ingresso di uno straniero, rapportato al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
La documentazione relativa alla fidejussione o alla polizza assicurativa sottoscritta dal garante deve essere inviata allo
studente straniero il quale avrà cura di esibirla alla Rappresentanza diplomatico – consolare ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso.
Ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso in Italia lo studente straniero deve indicare, ai sensi dell’art. 2 della citata Direttiva del Ministero dell’Interno sui mezzi di sussistenza, l’esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano,
intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti disposizioni devono produrre un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 2004 come gli altri candidati.
Per la copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri, sono ammesse le seguenti formule: 
a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall’I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda, ovvero optare per l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), lo studente straniero dovrà dimostrarne il possesso all’atto della richiesta sia del visto, sia del permesso di soggiorno.

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