|
Roma,
26.maggio 2004
Immatricolazioni degli
studenti stranieri non comunitari residenti all’estero ai corsi di laurea
ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico
Notifica dei candidati ammessi alle prove da parte delle
Rappresentanze e rilascio dei visti
d'ingresso
A decorrere dal 20 agosto 2004 vengono
affisse all’albo della Rappresentanza e comunque pubblicizzate le seguenti informazioni ricevute per fax da ogni Università:
• elenchi dei
candidati ammessi alle prove, anche con riserva;
• data, orario
e indirizzo della sede d’esame, sia per le prove di lingua italiana, sia per
eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali;
• scheda
informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di
ammissione;
• elenco dei
candidati non ammessi alle prove per incompletezza o inadeguatezza della
documentazione presentata.
Il Ministero degli Affari Esteri, in relazione a specifiche
situazioni locali, può dare istruzioni alle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane in singoli Paesi
affinché, tra la documentazione da richiedere ai candidati, ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi
universitari, sia inclusa anche la certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana,
conseguibile in loco,
delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia e della Terza Università degli studi di Roma.
Laddove non sia reso possibile il conseguimento in loco di detta
certificazione, il Ministero degli Affari Esteri può altresì autorizzare ai fini del visto d’ingresso
la richiesta di analoga certificazione rilasciata da altri soggetti
operanti in loco o la verifica, a cura delle Rappresentanze stesse e in
collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, ove presenti, che garantiscano un analogo livello di
competenza linguistica.
Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate
informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di
destinazione dei candidati, affinchè le medesime possano valutarle , nella loro autonomia ai fini dell’eventuale
esonero dall’esame di competenza linguistica previsto in sede per i candidati non comunitari residenti all’estero.
In attesa di opportune iniziative in sede di specifici Accordi
tra l'Italia e la Croazia, l'iscrizione degli studenti croati pendolari prescinde dall'obbligo degli stessi di
richiedere il permesso di soggiorno e avviene previa esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi
multipli).
A partire dal 25
agosto 2004, la Rappresentanza, previa documentazione del possesso
dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito alla garanzia economica, può
rilasciare al candidato che risulti inserito negli elenchi degli ammessi alle prove – anche se "con riserva" - il
visto d’ingresso per motivi di studio al fine di consentire al richiedente di sostenere l’esame di ammissione all’Università.
Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla
Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in
presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà
essere di tipo "D" (nazionale, ad ingressi multipli), con
validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l’eventuale proroga del relativo
permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario) e, ove possibile, con validità fino al
31.12.2004.
La rappresentanza rilascia ai candidati una propria
dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato
rilasciato lo specifico visto per motivi di studio.
A coloro che risultino ammessi "con riserva" il visto
d’ingresso può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l’attestato
sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l’attestato di idoneità accademica.
La dimostrazione da parte dello studente straniero della
disponibilità in Italia dei mezzi di sostentamento sufficienti (come stabilito dall’art. 39 del T.U. 25.07.1998, n. 286),
deve essere comprovata mediante:
1. esibizione
di fidejussione bancaria (rilasciata in osservanza di quanto disposto dalla
legge 10 giugno 1982, n. 348) o polizza fidejussoria assicurativa (rilasciata da imprese di cui
all’elenco disponibile nel sito www.isvap.it) o titolo di credito equivalente (lettera di credito bancario utilizzabile in
Italia), ovvero con titoli di servizio prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel
territorio nazionale (mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero), per un importo non
inferiore ad euro 350,57 mensili,
per ogni mese di durata dell’anno accademico (art. 46, comma 2 e art. 34, comma 2 del D.P.R.
394/1999; D.I. del 20 novembre 2001, pubblicato in G.U. n. 283 del 5.12.2001).
2. garanzie economiche fornite da Istituzioni ed Enti italiani
di accertato credito, da Governi locali, o da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza
diplomatica italiana;
3. garanzia di copertura economica da parte di Enti italiani (di
seguito specificati) o da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato,
mediante fidejussione o polizza assicurativa (art. 39 del T.U. e art. 34 del DPR n. 394 del 31.08.2000):
Prestazione di garanzia di copertura economica
Chi può prestare la garanzia:
- un cittadino
italiano o straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di
durata residua non inferiore ad un anno;
-le associazioni
professionali e sindacali , gli Enti ed associazioni di volontariato;
-Istituzioni
operanti nel settore culturale di accertato credito.
-le Regioni,
Enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni.
Se la garanzia è prestata da un cittadino italiano o
straniero regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno di durata residua, al momento della richiesta non inferiore ad un
anno è necessario che:
a) abbia una capacità economica adeguata alla prestazione di
garanzia ovvero la disponibilità di un reddito personale o familiare che tenga conto del numero di familiari a carico,
sulla scorta dei criteri stabiliti in materia di ricongiungimento familiare, dall’art.29, comma 3, lett. b) del
Testo Unico sull’immigrazione (l’importo annuo dell’assegno sociale cui applicare il moltiplicatore previsto
dalla citata norma è attualmente pari a Euro 4557,41);
b) sia immune da pregiudizi penali relativi ai reati concernenti
l’immigrazione clandestina o quelli previsti dagli artt. 380 e 381 del Codice di procedura penale.
La garanzia può essere prestata per non più di due stranieri.
Per ciascuno straniero la garanzia deve riguardare la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore
all’importo mensile dell’assegno sociale (euro350,57) per l’ingresso di uno straniero, rapportato al numero
dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.
La documentazione relativa alla fidejussione o alla polizza
assicurativa sottoscritta dal garante deve essere inviata allo
studente straniero il quale avrà cura di esibirla alla
Rappresentanza diplomatico – consolare ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso.
Ai fini dell’ottenimento del visto d’ingresso in Italia lo
studente straniero deve indicare, ai sensi dell’art. 2 della citata Direttiva del Ministero dell’Interno sui mezzi di
sussistenza, l’esistenza di un idoneo alloggio nel territorio nazionale, nonché la disponibilità della somma occorrente per
il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.
La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo
italiano non costituisce documento di copertura economica. Coloro che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una
borsa di studio del Governo italiano,
intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle
presenti disposizioni devono produrre un documento di copertura economica valido fino al 31 dicembre 2004
come gli altri candidati.
Per la copertura
assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri, sono ammesse
le seguenti formule:
a) dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza
sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza;
b) polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione
consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno
comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua
durata;
c) polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad
esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute
una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall’I.N.A. la
polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di
limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
I candidati residenti all'estero che eventualmente non possano
allegare il documento comprovante la copertura assicurativa, devono contrarre idonea forma assicurativa al
proprio ingresso in Italia, come dichiarato nel modello di domanda, ovvero optare per l’iscrizione volontaria al Servizio
Sanitario Nazionale.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e
ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno),
lo studente straniero dovrà dimostrarne il possesso all’atto della richiesta sia del visto, sia del permesso di soggiorno.
|
|