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Roma,
26.maggio 2004
Immatricolazioni degli
studenti stranieri non comunitari residenti all’estero ai corsi di laurea
ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico
Proroga del permesso di soggiorno
Gli studenti, successivamente all’immatricolazione ad un corso
universitario per l'anno accademico 2004/2005, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano
il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno 2005, almeno trenta giorni prima della scadenza.
In occasione di tale rinnovo, l’interessato deve essere in
possesso della copertura economica di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno 1.3.2000, del certificato di
iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono
rinnovati, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno
due verifiche". Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza
maggiore", debitamente documentati,
il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo
restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la
durata del corso di studio".
Dopo l'assegnazione definitiva degli idonei, i candidati che non
avranno superato le prove o che, pur idonei, non avranno ottenuto né l'ammissione ad altro corso
universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o
del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere
legalmente oltre tale data.
Notifica degli esiti finali
della procedura di iscrizione
Entro il 28 febbraio 2005, gli
Atenei predispongono gli elenchi degli studenti (con indicazione della
cittadinanza) che si sono effettivamente iscritti, nonché di quelli che sono
risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei
riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi. Detta
documentazione è trasmessa:
- al Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca –
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione Generale per
lo studente e il diritto allo studio (Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma);
- al Ministero degli Affari Esteri D.G P.C.C., Uff. VI – Settore Titoli
(Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma);
- alle Rappresentanze italiane all'estero;
- alle competenti Questure.
Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito
web del MIUR al seguente indirizzo http:// www.miur.it/università/atenei.html
oppure sul sito del CINECA al seguente indirizzo:
htpp://sito.cineca.it/strutture/struttura.html
Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari
residenti all’estero gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle
Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi
sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://
www.esteri.it voce: la farnesina – voce:
rappresentanze diplomatiche – voce ambasciate e consolati).
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