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Lavorare in Italia - regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari  

Legge di modifica della normativa in materia di immigrazione e di asilo, in corso di pubblicazione: art.33  riguardante l’emersione del lavoro irregolare domestico - Ordine del giorno del Senato che impegna il Governo ad emanare un Decreto legge riguardante la legalizzazione di altre categorie di  extracomunitari  che prestano lavoro subordinato.

  L’art.33  della legge di  modifica della normativa in materia di immigrazione ed asilo -   approvata  definitivamente dal Senato l’11 luglio scorso ed in attesa di pubblicazione -  prevede che chiunque abbia occupato personale extracomunitario nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può regolarizzare il rapporto di lavoro denunciandone la sussistenza  entro due mesi dall’entrata in vigore della legge fino a 10.11.2002.
               La regolarizzazione è limitata ad un’unità per nucleo familiare, riguardo al personale che svolge lavoro domestico - colf, mentre non sono posti limiti per il numero di coloro che sono adibiti all’assistenza di familiari affetti da patologie o handicap  - badante (in tal caso, è necessario presentare apposita certificazione medica).

 I datori di lavoro che presenteranno la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare, secondo quanto stabilito dalla legge, non saranno punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, relative all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione.
 Non potranno, tuttavia, essere regolarizzati i rapporti di lavoro degli extracomunitari: nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

Il decreto legge, preannunciato dall’ordine del giorno approvato dal Senato in data 11 luglio 2002, prevederà la legalizzazione della posizione degli  extracomunitari irregolari che prestano lavoro subordinato, a condizioni analoghe a quelle stabilite nell’art.33 della legge in via di pubblicazione.

In ogni caso, è  previsto che la denuncia della sussistenza del rapporto di lavoro irregolare debba essere indirizzata alla Prefettura – UTG competente per territorio, mediante la presentazione di apposita dichiarazione da presentare, da parte del datore di lavoro, presso gli uffici postali.

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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright ©                                                                                         e-mail: croatinitalia@libero.it