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Ddl
Senato 3107 - Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
Articolo 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché. alla legge 21 novembre 1991, n.
374)
1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di
seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice
di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto
l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla
decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto
nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa
della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è
trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui
all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in
cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione,
il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di
convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il
termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla
convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla
Cancelleria
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto
occorrente e la disponibilità di un locale idoneo".
2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole:
"tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle
seguenti: "giudice di pace".
2-bis01. Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e
del Tribunale dei minori ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3
dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i
provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 e l’esame dei relativi
ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad
un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a
quattro anni"".
"2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si
applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite
dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al
comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni"".
2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si
procede con rito direttissimo"".
3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione
monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice di
pace".
4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione
monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida".
5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata
l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza
del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito
l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla
frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di
espulsione".
"5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se
l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di
forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si
applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata
disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni
e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica".
5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico,
nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo
periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"".
6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai
commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore
del fatto anche fuori dei casi di flagranza",
6-bis. L’articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal
seguente:
"I Presidenti dei tribunali e ove necessario i Presidenti delle Corti di
appello, su richiesta dei Presidenti dei Tribunali interessati, dispongono
l’applicazione temporanea ad altra sede di giudici compresi nelle sedi del
circondario o del distretto per assicurare il tempestivo assolvimento delle
competenze istituzionali e di quelle relative alla legge sulla disciplina
dell’immigrazione".
6-bis-2. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi
universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di
specializzazione delle Università".
7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel numero delle
110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma
3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20";
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e
14, comma 4, del del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta
una indennità di euro 10";
c) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter"
sono inserite le seguenti: ", nonché 3-quater,".
7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti;
", degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle
Istituzioni Scolastiche all’estero".
7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento
della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di
cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro.
Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)
1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è
inserito il seguente: "5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito
degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce,
per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di
popolazione migratoria verso il territorio italiano". Conseguentemente,
all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Agli oneri
derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, valutati in 6.400.000 euro
per l’anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Art. 1-bis-2
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)
1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è
inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di
sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina
dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla
realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini
del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio
italiano".
Art. 1-bis-3.
(Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle
parole "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole "da quattro a dodici anni" sono sostituite
dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è
soppresso;
c) al comma 3-bis, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c) è inserita la
seguente: "c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
d) al comma 3-ter, le parole "si applica la pena della reclusione da cinque
a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite
dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si
applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma
3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003,
n. 228. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.".
2. All’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dell’articolo 3
della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni
dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le
operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate
dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro
competenze".
Art. 1-bis-4.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno)
1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo
periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto
dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"". 2.
Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, all’ultimo
periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto
dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"".
Art. 1-bis 5.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di
soggiorno)
1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno
per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli
oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero
dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici
servizi per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione
dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai
medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari
all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai
privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con
decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a
carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico
servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere
autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con
l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli
addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle
pubbliche amministrazioni".
Articolo 2
(Norma di copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, valutati in euro
7.597.458 per l’anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall’anno 2005,
si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere
dall’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l’anno 2004, mediante utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e quanto a 19.755.473 a decorrere dall’anno
2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l’accantonamento relativo
al Ministero del tesoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 1.155.473
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter,
pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
1-bis-2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, valutati
in 6.400.000 euro per l’anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005, si
provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1-bis-3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui all’articolo 1, anche ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge
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