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legge  stranieri   


Ddl Senato 3107 - Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione 


     
Articolo 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché. alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
"5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di 48 ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla Cancelleria
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo".

2. Al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: "tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "giudice di pace".
2-bis01. Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale dei minori ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 e del comma 3 dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.
2-bis. All’articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l’arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni"".
"2-ter. All’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni"".
2-quater. L’articolo 13, comma 13-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo"".

3. Al comma 1 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "il tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice di pace".

4. Al comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "al tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida".

5. Il comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione".
"5-bis. Il comma 5-ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".
5-ter. Il comma 5-quater dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l’ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni"".

6. Il comma 5-quinquies dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza",
6-bis. L’articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991 n. 374 è sostituito dal seguente:
"I Presidenti dei tribunali e ove necessario i Presidenti delle Corti di appello, su richiesta dei Presidenti dei Tribunali interessati, dispongono l’applicazione temporanea ad altra sede di giudici compresi nelle sedi del circondario o del distretto per assicurare il tempestivo assolvimento delle competenze istituzionali e di quelle relative alla legge sulla disciplina dell’immigrazione".
6-bis-2. Al comma 5 dell’articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle Università".

7. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20";
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10";
c) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter" sono inserite le seguenti: ", nonché 3-quater,".
7-bis. All’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "e degli uffici consolari" sono sostituite dalle seguenti; ", degli uffici consolari, degli Istituti Italiani di Cultura e delle Istituzioni Scolastiche all’estero".
7-ter. Al fine di fare fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all’articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l’anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro.

Art. 1-bis.
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)

1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano". Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, valutati in 6.400.000 euro per l’anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Art. 1-bis-2
(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell’immigrazione clandestina)

1. All’articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministero dell’interno, nell’ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all’immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano".

Art. 1-bis-3.
(Modificazioni all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3-bis, le parole "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.";
d) al comma 3-ter, le parole "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti: "la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.".
2. All’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze".

Art. 1-bis-4.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno)

1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"". 2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, all’ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni"".

Art. 1-bis 5.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con soggetti non pubblici o concessionari di pubblici servizi per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni".

Articolo 2
(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, valutati in euro 7.597.458 per l’anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l’anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall’anno 2005, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 6.200.000 per l’anno 2004, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 19.755.473 a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro e delle politiche sociali e quanto ad euro 1.155.473 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
1-bis-2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1-bis, valutati in 6.400.000 euro per l’anno 2004 e in 7.400.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1-bis-3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 1, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

 

 

 

normativa generale-legge 40/1998
diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998
legge Bossi-Fini 198/2002
sentenza corte costit. 222/2004
sentenza corte costit. 223/2004
modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04
disegno legge-Senato 3107
cittadinanza legge 91/92
assistenza sanitaria circ. 24/03/00
autorizzazione Min.Salute 12/04/00
D.P.R. n. 403 del 20/10/1998
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