|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
italiano
hrvatski
home
news
mappa del sito |
||||||||||
|
|
|
Sentenza della Corte Costituzionale n.223/2004 Illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 del Testo unico sull'immigrazione I5 luglio 2004 Sentenza sull’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all’immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. SENTENZA N. 223 composta dai signori: ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale: dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino con ordinanze del 9 novembre 2002 (3 ordinanze) e del 19 dicembre 2002, rispettivamente iscritte al n. 1, al n. 2, al n. 3 e al n. 111 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 e n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2003; del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso nell’ambito di un procedimento penale dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 1, n. 2 e n. 3 del 2003) il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, terzo comma, e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per il reato di cui al comma 5-ter dello stesso art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Il giudice a quo – premesso che procede all’udienza di convalida nei confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, per non avere ottemperato all’ordine, emesso dal questore a norma del comma 5-bis dello stesso art. 14, di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni – rileva che l’arresto obbligatorio è previsto esclusivamente in relazione a fattispecie delittuose particolarmente gravi e che "denotano spiccatissima pericolosità sociale", mentre il reato in oggetto ha natura contravvenzionale ed appare di modesta gravità, essendo punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno. La previsione dell’arresto obbligatorio si porrebbe quindi in contrasto con l’art. 3 Cost., sia per il maggior rigore della disciplina censurata rispetto a quella prevista per altri reati contravvenzionali, di pari o maggiore gravità, sia per l’irragionevole equiparazione operata con i gravi delitti elencati nell’art. 380 del codice di procedura penale. La disparità di trattamento emergerebbe con particolare evidenza dal confronto con l’altra ipotesi di arresto in flagranza introdotta dalla legge n. 189 del 2002 (art. 13, commi 13 e 13-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998), concernente la condotta dello straniero espulso che rientra nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno: per questa ipotesi infatti, ritenuta dal legislatore di pari gravità sotto il profilo della pena edittale (arresto da sei mesi a un anno) e connotata da un "elemento intenzionale particolarmente evidente", è previsto solo l’arresto facoltativo. Ad avviso del giudice a quo la disposizione censurata viola anche l’art. 13 Cost., non integrando gli estremi dei "casi eccezionali di necessità ed urgenza" che possono legittimare l’adozione da parte dell’"autorità amministrativa" di provvedimenti provvisori incidenti sullo status libertatis; in particolare, poiché l’arresto in flagranza è previsto solo in relazione a fattispecie per le quali il giudice può, all’esito del giudizio di convalida, applicare una misura cautelare, il provvedimento restrittivo della libertà risulta "privo di senso laddove sia esclusa ab origine la possibilità di applicare una misura cautelare in sede di convalida". Inoltre, prosegue il rimettente, dal momento che nessuna
disposizione consente al giudice di adottare una misura cautelare in relazione
alla fattispecie in esame, l’arresto operato dalla polizia giudiziaria
"è destinato per sua stessa natura a sfociare immediatamente nella
liberazione dell’arrestato". In realtà, tale provvedimento dovrebbe
essere adottato ancor prima dallo stesso pubblico ministero, che ai sensi
dell’art. 121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale ha
l’obbligo, non appena informato dell’arresto, di porre immediatamente in
libertà l’arrestato quando ritiene di non dover chiedere l’applicazione
di misure coercitive, posto che tale disposizione è operante "a fortiori
nelle ipotesi in cui l’applicazione di misure cautelari sia vietata ex lege,
a prescindere da ogni valutazione discrezionale del pubblico ministero".
Ad avviso del rimettente, l’arresto non sarebbe giustificato neppure ove lo
si ritenga finalizzato a creare lo status detentionis necessario per procedere
a carico dello straniero con il rito direttissimo e per consentire di
adottare, in caso di condanna, il previsto provvedimento di espulsione, in
quanto il giudizio direttissimo non richiede necessariamente lo stato di
detenzione dell’imputato, ma "presuppone semmai una situazione di
particolare evidenza della prova". Inoltre, conclude sul punto il
rimettente, se difficoltà operative, quali la mancata identificazione o la
mancanza di un vettore disponibile, hanno impedito di dare corso
all’espulsione dello straniero, "non saranno certo poche ore di
custodia […] che potranno modificare tale situazione di impotenza":
anche sotto questo profilo, l’arresto risulta quindi privo di qualsiasi
utilità e non appare giustificato da alcuna ragione di necessità e di
urgenza. Sostiene infine il rimettente che la liberazione dell’arrestato non incide sulla rilevanza della questione, in quanto la convalida dell’arresto tende ad accertare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria e prescinde, quindi, dallo stato di detenzione dell’imputato. 1.1 - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, infondata. L’Avvocatura rileva preliminarmente che l’avvenuta liberazione dell’arrestato presuppone necessariamente la definizione del giudizio di convalida; nel merito, osserva che la disciplina censurata è giustificata dall’"esigenza di prevenzione sociale" di impedire che lo straniero che viola l’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato possa trattenersi ulteriormente in Italia e rendersi irreperibile. 2. - Altra sezione dello stesso Tribunale di Torino (r.o. n.
111 del 2003) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, primo e terzo
comma, 27, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., analoga questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies. L’art. 14, comma 5-quinquies, sarebbe inoltre in contrasto
con l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto l’arresto, non avendo
funzione ‘precautelare’, né essendo comunque utile per le indagini o per
l’esecuzione della pena, assumerebbe i connotati di "un provvedimento
restrittivo dal contenuto sostanzialmente sanzionatorio". 2.1 - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. 3. - Il Tribunale di Firenze (r.o. n. 72 del 2003) dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13 (commi 3, 3-bis, 3-quater), e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificati dalla legge n. 189 del 2002, nella parte in cui da un lato prevede (art. 14, comma 5-quinquies) che per il reato contravvenzionale di cui all’art. 14, comma 5-ter, è obbligatorio l’arresto e si procede con rito direttissimo, dall’altro impone al giudice di concedere, all’atto della convalida, il nulla osta all’espulsione (non ricorrendo le "inderogabili esigenze processuali" di cui all’art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-bis) e di pronunciare quindi sentenza di non luogo a procedere (a norma dell’art. 13, comma 3-quater, atteso che la presentazione dell’arrestato al giudice del dibattimento ex art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio). Il Tribunale premette di essere investito della richiesta di
convalida dell’arresto nei confronti di uno straniero in relazione al reato
di cui all’art. 14, comma 5-ter, e del conseguente giudizio direttissimo a
norma del combinato disposto degli artt. 558 cod. proc. pen. e 14, comma
5-quinquies, e che, in forza di tali disposizioni, "l’arresto
dell’imputato […] dovrebbe essere convalidato e si dovrebbe procedere a
giudizio direttissimo". Tale sentenza priverebbe però lo straniero del diritto di
accedere ad un giusto processo quanto ai fatti contestati, con chiara
violazione degli artt. 111 e 24 Cost., nonché degli artt. 5 e 6 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che prevedono il
diritto per ogni persona privata della propria libertà di presentare ricorso
davanti ad un tribunale affinché decida sulla legittimità della propria
detenzione. La disciplina censurata violerebbe perciò anche l’art. 13
Cost., configurando "un caso di […] arresto obbligatorio, che non trova
il suo naturale sbocco nell’esercizio dell’azione penale e nel conseguente
vaglio giurisdizionale sul merito dell’accusa", e l’art. 101, secondo
comma, Cost., in quanto espropria il giudice "dell’esercizio della
giurisdizione" e lo assoggetta "ad una decisione amministrativa del
questore, dalla quale deriva il contenuto necessitato della sua
pronuncia". 3.1 - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
comunque infondate. Quanto alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza, l’Avvocatura ritiene che la previsione dell’arresto obbligatorio nella flagranza di reati contravvenzionali rappresenta una scelta di politica criminale del legislatore esercitata discrezionalmente a seconda dei diversi momenti storico-sociali, in ragione dell’interesse dello Stato alla tutela del bene protetto dal reato. In particolare, la previsione dell’arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 risponderebbe alla "esigenza di prevenzione sociale" di impedire che lo straniero si trattenga ulteriormente nel territorio dello Stato e si renda irreperibile. E’ pertanto "logico e coerente" che all’arresto obbligatorio consegua altresì il giudizio direttissimo e, in caso di condanna, una nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Torino (r.o. n. 1, n. 2, n. 3 e n. 111 del 2003) e il Tribunale di Firenze (r.o. n. 72 del 2003) dubitano, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 27, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni. Il Tribunale di Firenze solleva anche, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 558 del codice di procedura penale e 13, commi 3, 3-bis e 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificati dalla legge n. 189 del 2002, nella parte in cui da un lato prevede il ricorso al giudizio direttissimo, dall’altro imporrebbe al giudice di concedere, all’atto della convalida dell’arresto, il nulla osta all’espulsione e di pronunciare, quindi, sentenza di non luogo a procedere. 2. - Poiché tutti i rimettenti sollevano questioni relative alla disciplina dell’arresto obbligatorio dello straniero colto in flagranza del reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, prevista dall’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ed il Tribunale di Firenze solleva questione della medesima disposizione anche nella parte in cui prevede che si proceda a giudizio direttissimo, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi. 3. - Per quanto attiene al primo gruppo di questioni, il nucleo centrale delle censure si sostanzia nella violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost. Le questioni sono fondate. 3.1 - Al riguardo, si deve in primo luogo precisare che secondo l’ordinamento processuale le misure coercitive possono essere applicate solo quando si procede per un delitto e, in particolare, ai sensi dell’art. 280 cod. proc. pen., per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero, nel caso in cui sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere, non inferiore nel massimo a quattro anni; nell’ipotesi di convalida dell’arresto l’art. 391, comma 5, cod. proc. pen. consente l’applicazione di una misura coercitiva al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 dello stesso codice, ma limitatamente ai delitti di cui all’art. 381, comma 2, o ai delitti per i quali è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza. La norma censurata prevede invece l’arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale, per di più sanzionato con una pena detentiva, l’arresto da sei mesi a un anno, di gran lunga inferiore a quella per cui il codice ammette la possibilità di disporre misure coercitive. Ne consegue – attesa l’autonomia tra il giudizio di convalida, volto a verificare ex post la legittimità dell’operato dell’autorità di polizia, e la protrazione dello stato di privazione della libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore e autonomo provvedimento (ordinanza n. 297 del 2001) – che il giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida dell’arresto per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998 deve comunque disporre l’immediata liberazione dell’arrestato ex art. 391, comma 6, cod. proc. pen., ove non vi abbia già provveduto il pubblico ministero a norma dell’art. 121 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, posto che per tale reato la legge gli preclude di disporre la custodia cautelare in carcere e, più in generale, qualsiasi misura coercitiva. In questa situazione non potrebbe quindi neppure trovare applicazione quell’orientamento giurisprudenziale per il quale nel giudizio direttissimo il giudice non è tenuto a pronunciarsi sul mantenimento della custodia cautelare subito dopo la convalida dell’arresto, potendo la relativa ordinanza essere emessa in un momento successivo, durante il dibattimento o all’esito dello stesso unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, dal momento che tale orientamento presuppone comunque che il reato per cui si procede consenta l’applicazione di una misura custodiale, e cioè che il provvedimento cautelare sia, per lo meno in astratto, ammissibile in relazione alla fattispecie dedotta in giudizio. L’arresto obbligatorio previsto dall’art. 14, comma 5-quinquies, è dunque privo di qualsiasi sbocco sul terreno processuale, è una misura fine a se stessa, che non potrà mai trasformarsi nella custodia cautelare in carcere, né in qualsiasi altra misura coercitiva, e non trova alcuna copertura costituzionale. In particolare, a norma dell’art. 13, terzo comma, Cost., all’autorità di polizia è consentito adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale solo quando abbiano natura servente rispetto alla tutela di esigenze previste dalla Costituzione, tra cui in primo luogo quelle connesse al perseguimento delle finalità del processo penale, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale in vista dell’intervento dell’autorità giudiziaria. Ove – come nel caso di specie – non sia dato riscontrare alcun rapporto di strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l’arresto obbligatorio in flagranza, viene meno, come questa Corte ha in più occasioni rilevato, la giustificazione costituzionale della restrizione della libertà disposta dall’autorità di polizia (v., ad esempio, con riferimento al codice di procedura penale del 1930, sentenza n. 173 del 1971, nella quale gli estremi della necessità e urgenza giustificativi del provvedimento restrittivo della libertà personale sono individuati nelle esigenze processuali di acquisizione e conservazione delle prove; sentenza n. 305 del 1996, secondo cui la "misura precautelare provvisoria […] può essere adottata solo nella ragionevole prognosi di una sua trasformazione ope iudicis in una misura cautelare più stabile"). Pertanto la misura ‘precautelare’ prevista dall’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, non essendo finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo, si risolve in una limitazione ‘provvisoria’ della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole. 3.2 - La disciplina censurata non trova valida giustificazione neppure ove la si voglia ritenere finalizzata, sia pure impropriamente, ad assicurare l’espulsione amministrativa dello straniero che non abbia ottemperato all’ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato. I richiami al procedimento di espulsione amministrativa contenuti nei commi 5-ter e 5-quinquies dell’art. 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 dimostrano, infatti, che tale procedimento seguirebbe il suo corso a prescindere dall’arresto dello straniero, destinato comunque a rimanere privo di effetti decorso il termine massimo di novantasei ore previsto per la convalida dall’art. 13, terzo comma, Cost. L’art. 14, comma 5-ter, dopo aver definito la fattispecie di trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, dispone che in "tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica", con evidente riferimento alla disciplina di cui all’art. 13, commi 4 (v. sentenza n. 105 del 2001) e 5-bis (v. sentenza n. 222 del 2004); dal canto suo l’art. 14, comma 5-quinquies, prevede nel secondo periodo che, al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, ove non sia possibile eseguirla con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera, il questore può disporre il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea di cui al comma 1. L’arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, non costituisce dunque un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione, atteso che l’accompagnamento alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-ter e 5-quinquies dell’art. 14, che fanno riferimento alle discipline descritte nell’art. 13, commi 4 e 5-bis, e nello stesso art. 14, comma 1, operanti a prescindere dal previo arresto dello straniero. 3.3 - Conclusivamente, deve essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 14, comma
5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui
stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. 4. - L’ulteriore questione sollevata dal Tribunale di
Firenze in relazione alla previsione del giudizio direttissimo e alla
disciplina che imporrebbe al giudice di concedere, all’atto della convalida
dell’arresto, il nulla osta all’espulsione e di pronunciare quindi
sentenza di non luogo a procedere, è manifestamente inammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto; 2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l’ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Carlo MEZZANOTTE, Redattore Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2004 |
||||||||
|
|
|
normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
|
|
diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
|
|
legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
|
|
sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
|
|
sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
|
|
modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
|
|
disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
|
|
cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
|
|
assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
|
|
autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
|
|
D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
|
|
autocertificazione | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
||||||||||
|
|
Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
|
||||||||