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News CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CE` , BALLAMAN,
BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, Introduzione di un
test per cittadini stranieri che Presentata il 17 ottobre 2003 ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’ottenimento della cittadinanza italiana da parte di un cittadino extracomunitario e` attualmente regolato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni. Tra i vari casi e` previsto che allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica possa essere concessa la cittadinanza, come anche all’apolide che risieda in Italia da almeno dieci anni. La concessione della cittadinanza avviene con decreto del Presidente della Repubblica (articolo 9 della legge n. 91 del 1992), ovvero con decreto del Ministro dell’interno (articolo 7 della citata legge n. 91 del 1992) su istanza del prefetto competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente. L’istanza per l’acquisto della cittadinanza deve essere presentata dal richiedente al prefetto competente e deve comprendere una serie di documenti come previsto all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. Se la documentazione e` in regola, e nulla osta alla concessione, al cittadino extracomunitario viene concessa la cittadinanza italiana. Da quanto sopra descritto si evince che l’iter per la concessione della cittadinanza e` un mero procedimento burocratico, che non tiene conto di altri aspetti come ad esempio la capacita` dello straniero di parlare la nostra lingua, o la sua conoscenza dei nostri usi e costumi, della nostra storia, del nostro sistema istituzionale e delle regole basilari della nostra societa` . L’ottenimento della cittadinanza dovrebbe essere la conclusione di un processo che porta lo straniero ad una perfetta integrazione con il territorio ed i cittadini dello Stato nel quale egli ha deciso di stabilirsi, e non un semplice atto amministrativo slegato totalmente dal contesto sociale nel quale l’immigrato intende inserirsi. La presente proposta di legge, mediante una leggera modifica all’articolo 9 della legge n. 91 del 1992, intende colmare questa lacuna facendo in modo che lo straniero prima di diventare cittadino italiano segua un percorso di reale integrazione ed assimilazione nella societa` italiana e nelle sue varie e fondamentali realta` locali, in modo da permettere all’immigrato di vivere attivamente nel nostro Paese, evitando ghettizzazioni che possono portare a disagi e, in alcuni casi, a fenomeni di devianza. Il metodo da noi individuato per raggiungere questo scopo e` quello di richiedere, all’immigrato che intende diventare cittadino italiano, il superamento di un test che ne dimostri il reale livello di integrazione nella nostra societa` , test che oltre a comprendere una prova di lingua italiana e locale, in base alla regione di residenza, comprende anche domande di cultura generale, storia, cultura e tradizioni, ordinamento istituzionale della Repubblica. Il test non e` da considerare come un ulteriore aggravio delle procedure per l’ottenimento della cittadinanza, ma come un invito all’immigrato ad approfondire la conoscenza del nostro Paese in modo da comprendere al meglio gli usi e costumi, le leggi, i diritti e i doveri che derivano dall’appartenere alla nostra nazione, per poter convivere al meglio con la popolazione autoctona. Su questo tema sono ormai numerosi i Paesi che si sono orientati in questa direzione e a titolo esemplificativo citiamo, a livello europeo, la Gran Bretagna e, in ambito extraeuropeo, gli Stati Uniti d’America. In Gran Bretagna il « test di naturalizzazione » e` stato inserito nella parte prima della legge del 2002 su « Nazionalita` , immigrazione ed asilo », in modo, come da comunicato dell’ambasciata britannica in Roma, di: « aiutare le persone che acquisiscono la cittadinanza britannica ad imparare l’inglese, ad avere una conoscenza pratica della vita nel Regno Unito ed a comprendere le tradizioni democratiche britanniche per facilitare l’integrazione ed aiutarle a lavorare, a dare il proprio contributo e a partecipare alla societa` ». Il test britannico, che sara` operativo a breve, comprendera` , dunque, un esame di lingua inglese e, a seconda della zona di residenza, di gaelico scozzese o gallese, e di nozioni sulle istituzioni britanniche e sulla democrazia parlamentare, la storia del Regno Unito, la conoscenza della legge, inclusi i diritti e i doveri dei cittadini, il mercato del lavoro, le fonti d’informazione e su come soddisfare esigenze quotidiane come la ricerca di una casa o pagare una bolletta. Negli Stati Uniti, la procedura per il rilascio della cittadinanza prevede, come elencato nella « guida alla naturalizzazione » edita dal dipartimento della giustizia degli Stati Uniti – servizio immigrazione e naturalizzazione – che il richiedente, oltre a possedere buoni requisiti morali e assenza di precedenti penali, debba superare un test che dimostri la conoscenza della lingua inglese con la capacita` di leggere, scrivere e comprendere frasi di uso quotidiano; inoltre viene richiesta la conoscenza delle nozioni fondamentali della storia e delle istituzioni americane. Con le disposizioni elencate nell’articolato della proposta di legge si va dunque a modificare la legislazione in materia, in sintonia con le piu` recenti norme legislative di Paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, allineando la nostra legislazione alla loro, secondo un impostazione ormai universalmente condivisa. La proposta si completa con la previsione che subordina l’acquisto della cittadinanza alla rinuncia da parte dello straniero alla propria cittadinanza. Si tratta di una soluzione gia` nota in altri ordinamenti quali l’Austria e la Germania, che ha l’ulteriore pregio di evitare casi di doppia cittadinanza. Si e` ritenuto da ultimo opportuno estendere al caso di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione (ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91 del 1992) le cause ostative previste all’articolo 6 della medesima legge per il caso di acquisto conseguente a matrimonio. Per effetto di questo richiamo non risultera` possibile l’acquisto della cittadinanza per chi abbia determinati precedenti penali o in presenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. |
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