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D.Lgs. 25 luglio 1998, n°286 TITOLO
II Disposizioni
sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato Capo
I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno Articolo
4 Ingresso
nel territorio dello Stato. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 4) 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può
avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. 2.Il
visto di ingresso e' rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per
soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di
specifici accordi, dalle autorita' diplomatiche o consolari di altri Stati. 3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non e' ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite. 4.
L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano
per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con
motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a
tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in
visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base
a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia
ovvero a norme comunitarie. 5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione
o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di
visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore. 6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 7.
L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalità prescritti con il regolamento di attuazione. Articolo
5 Permesso
di soggiorno. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati , e in corso di validita', a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze. 3.
La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso,
nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere: a)
superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; e)
superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
*le lettere b) e d) sono abrogate: 3-bis.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La
durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro e' quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non puo' superare: 4. Il rinnovo del permesso di soggiorno e' richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed e' sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno e' rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. 6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. 7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione
amministrativa. 8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno. 8-bis. Chiunque contraffa' o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffa' o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione e' da tre a dieci anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale 9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico. Art.
5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) - Articolo
6 Facoltà
ed obblighi inerenti al soggiorno. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2°,
e 148) 2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. 5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato. 6.
Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per
mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. 7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura
territorialmente competente. 8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio
dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i
quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale. 9.
Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o
dagli accordi internazionali. 10.
Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. Articolo
7 Obblighi
dell'ospitante e del datore di lavoro. (R.D.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il
quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. Articolo
8 Disposizioni
particolari. (R.D.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) Articolo
9 Carta
di soggiorno. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) 2.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di
uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3.
La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero
non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo
380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice
di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza
di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora
non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla
legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio
della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente. 4.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può: a)
fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b)
svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la
legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c)
accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d)
partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando
previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. Capo
II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione Articolo
10 Respingimento. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) 2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: a)
che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b)
che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi
nel territorio per necessità di pubblico soccorso. 3.
Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di
cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. 4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non
si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero
l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. 5.
Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. 6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di
pubblica sicurezza. Articolo
11 Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) 1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali. 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra le autorita' italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorita' europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. 2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione. 3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei
capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive
emanate in materia. 4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le
iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente
testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto
dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione
possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei
limiti delle compatibilità funzionali
e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di
beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni,
con il Ministro competente. 5.
Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o
più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli
impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare
i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i
programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente. 6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
all'interno della zona di transito. Articolo
12 Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. 2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3-bis.
Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se: 4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini. 5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni. 6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di un solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana
inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689. 7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni
clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11,
comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province
di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti
a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere
utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei
controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli,
che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il
quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura
penale. 8.
I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis.
I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di
confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono
alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le
finalità di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnicooperativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica». 9-bis.
La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o
nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia
adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo
la stessa in un porto dello Stato. Articolo
13 Espulsione
amministrativa. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) 1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. 2.
L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: a)
è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10; b)
si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di
soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto
il rinnovo; c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (15), come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilita' di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo' adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14. 3-bis.
Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
puo' essere negato ai sensi del comma 3. 4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5. 5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. *i commi 6, 9 e 10 sono abrogati: 6.
Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell'ufficio di polizia di
frontiera. Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora
il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma puo' essere sottoscritto anche personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, e' autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. 11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 12.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato
di provenienza. 13.
Lo straniero espulso non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di
trasgressione lo straniero e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed
e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu' breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia. 15.
Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri
sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato
prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal
caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1. 16.
L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998. Articolo
l3-bis Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio. 1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore
fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso.
Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in
calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria,
all'autorità che ha emesso il provvedimento. 2.
L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma
4. 3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. 4.
La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione. Articolo
14 Esecuzione
dell'espulsione. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) 1.
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre
procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine
alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il
viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2.
Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento. 4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al
presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida
può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione. 5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita',
ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta',
il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o
il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice"; 6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della
misura. 7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. 8.
Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri. 9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia
di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti
per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante
convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché
per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il
Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi
di competenza di altri Ministri. Articolo
15 Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorita' consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 14) 1. Articolo
17 Diritto
di difesa. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) Capo
III - Disposizioni di carattere umanitario Articolo
18 Soggiorno
per motivi di protezione sociale. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) 2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco. 3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per
l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata
di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione
del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta
del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una
pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già
dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. 7.
L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998. Articolo
19 Divieti
di espulsione e di respingimento. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) 1.
In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 2.
Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13,
comma 1, nei confronti: a)
degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi; b)
degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9; c)
degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge,
di nazionalità italiana; d)
delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio cui provvedono. Articolo
20 Misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) 1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con
gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45,
le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in
occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità
in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
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diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
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legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
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sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
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sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
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modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
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disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
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cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
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assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
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autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
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D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
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autocertificazione | |||||||||
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si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
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