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TITOLO
V Disposizioni
in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla
vita pubblica e integrazione sociale Capo
I - Disposizioni in materia sanitaria Articolo
34 Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) a)
gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento; b)
gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. 2.
L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. 3.
Lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente
in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. 4.
L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì
richiesta: a)
dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per
motivi di studio; b)
dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973, n. 304. 5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti
dal decreto di cui al comma 3. 6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è
valido per i familiari a carico. 7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) 2.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia. 3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le
norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a)
la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n.
405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del
Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b)
la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176; c)
le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d)
gli interventi di profilassi internazionale; e)
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente
bonifica dei relativi focolai. 4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano. 6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. Articolo
36 Ingresso
e soggiorno per cure mediche. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) 1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo
permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una
dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo
di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento
terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo
cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie
richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. 2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale. 3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le
necessità terapeutiche documentate. 4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. Capo
II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione Articolo
37 Attività
professionali. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) 2.
Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento
di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno
definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e
le associazioni di categoria interessate. 3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. 4.
In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. Articolo
38 Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale. (Legge
6 marzo 1998. n. 40, art. 36) (Legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5) 1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunità scolastica. 2.
L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed
iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. 3.
La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla
realizzazione di attività interculturali comuni. 4.
Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato. 5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: a)
l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b)
la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo; c)
la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore; d)
la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e)
la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia. 6.
Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali
per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le
scuole superiori o istituti universitari. Analogamente
a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli
emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingua e cultura di origine. 7.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: a)
delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
l'adattamento dei programmi di insegnamento; b)
dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché
dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati; c)
dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico; d)
dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. Articolo
39 Accesso
ai corsi delle università. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) 1.
In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al
presente articolo. 2.
Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità
studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza. 3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a)
gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con
riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di
mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; b)
la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio
in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte
dello straniero titolare; c)
l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità; d)
i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c); e)
la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all'istruzione universitaria in Italia; f)
il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. 4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di
decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni. 5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. Capo
III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale Articolo
40 Centri
di accoglienza. Accesso all'abitazione. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) 1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale e' riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. 2.
I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza
provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti
privati e finanziamenti. 3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. 4.
Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti
pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario
in via definitiva. il
comma 5 e' abrogato: 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parita' con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. Articolo
41 Assistenza
sociale. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) 1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. Capo
IV Disposizioni
sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per
le politiche migratorie Articolo
42 Misure
di integrazione sociale. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2) 1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione
con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: a)
le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; b)
la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e
i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; c)
la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; d)
la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; e)
l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in
una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione. 2.
Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle
associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento
di attuazione. 3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente
testo unico. 4.
Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono
chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a)
rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui
al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività
particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci; b)
rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; c)
rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori, in numero non inferiore a quattro; d)
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori
di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; e)
otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e
giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari opportunità; f)
otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; g)
due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); g-bis)
esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci. 5.
Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente. 6.
Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. 8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi. Articolo
43 Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) 1.
Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o
l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che
abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2.
In ogni caso compie un atto di discriminazione: a)
il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle
sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionali, lo discriminino
ingiustamente; b)
chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o
servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità; c)
chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità; d)
chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività
economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante
in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità; e)
il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad
una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa. 3.
Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi,
razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in
Italia. Articolo
44 Azione
civile contro la discriminazione. (Legge
6 marzo 1988, n. 40, art. 42) 1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce
una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il
giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. 2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte,
nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3.
Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto. 4.
Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi. 5.
Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto. 6.
Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini
di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di
procedura civile. 7.
Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare
il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. 8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5
e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. 9.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. 10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore
di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. 11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefìci ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal
Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi
più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto. 12.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Articolo
45 Fondo
nazionale per le politiche migratorie. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui
al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire
58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla
determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le
somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea,
che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al
predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il
regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione,
l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo. 2.
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria
competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e
completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di
attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione
e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i
criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del
Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma. 3.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a
decorrere dal 1° gennaio 2000. Articolo
46 Commissione
per le politiche di integrazione. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) 1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione. 2.
La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo. 3.
La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di
grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il
presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a
partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di
altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di
esame. 4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della commissione istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. 5.
Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può
affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti. 6.
Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
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normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
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diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
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legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
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sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
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sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
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modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
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disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
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cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
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assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
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autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
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D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
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autocertificazione | |||||||||
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si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
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