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TITOLO
I 2.
La presente legge non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il
disposto dell'articolo 45. 3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dalla presente legge. Sono
fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. 4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della
presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica. 5.
Le disposizioni della presente legge non si applicano qualora sia diversamente
previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. 6.
Il regolamento di attuazione della presente legge, di seguito denominato «regolamento
di attuazione», è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (2), su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. 7.
Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. 2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge
dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata
secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione. 3.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. 4.
Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino
relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai
pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. 5.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò
non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza
per quella indicata dall'interessato. 6.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e
di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e
ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei
termini previsti dal 7.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 9,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. 8.
Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. 2.
Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non
debbono essere disciplinate con legge. 3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici
volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 4.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i
Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite
annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento
programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di
carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a
norma dell'articolo 18. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche
stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuale, la determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi della presente legge nell'anno precedente. 5.
Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni,
le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di
fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana. 6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto
con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti
amministrazioni locali dello Stato, la regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati,
le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da 7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso documento
indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. 8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto è emanato anche in mancanza del parere. |
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normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
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diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
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legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
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sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
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sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
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modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
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disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
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cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
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assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
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autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
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D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
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autocertificazione | |||||||||
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si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
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