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TITOLO
II Disposizioni
sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato Capo
I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno 2.
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi, sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una
comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al 3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi. 4.
L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve
durata, validi fino a novanta giorni, e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni
inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente
indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri
Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati
dall'Italia ovvero a norme comunitarie. 5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione
o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di
visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in
vigore. 6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali. 7.
L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalità prescritti con il regolamento di attuazione. 2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello
Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali,
istituti civili e religiosi e altre convivenze. 3.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso,
nei limiti stabiliti dalla presente legge o in attuazione degli accordi e
delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque
essere: a)
superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo; b)
superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione; c)
superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali; d)
superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti familiari; e)
superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dalla presente legge o dal regolamento di attuazione. 4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il
rilascio o delle diverse condizioni previste dalla presente legge. Fatti salvi
i diversi termini previsti dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore
al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. 5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. 6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in
Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o
internazionali dello Stato italiano. 7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro sessanta
giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta
l'espulsione 8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all'articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa,
con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal
Ministro dell'interno, in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. 9.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dalla presente legge e dal regolamento di
attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questi, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione della
presente legge. 2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed
altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. 3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila. 4.
Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato. 5.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura
territorialmente competente. 6.
Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio
dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i
quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale. 7.
Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o
dagli accordi internazionali. 8.
Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 2.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di
uno Stato dell'Unione europea residente in Italia. 3.
La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero
non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo
380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del Codice
di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza
di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui al presente comma.
Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto
del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. 4.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può: a)
fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; b)
svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la
legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; c)
accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto; d)
partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando
previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. 5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene a una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. 2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: a)
che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b)
che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi
nel territorio per necessità di pubblico soccorso. 3.
Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di
cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio
eventualmente in possesso dello straniero. 4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle
dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione
temporanea per motivi umanitari. 5.
Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. 6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di
pubblica sicurezza. 2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione. 3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i prefetti dei
capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le
misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari e i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive
emanate in materia. 4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le
iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente
legge. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione
a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili e
apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il ministro 5.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
all'interno della zona di transito. 2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del Codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. 3.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più
persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più
persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di
servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è
della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni
per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione della
presente legge. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da
destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero
riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici
anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l'ingresso in violazione della presente legge. 4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre consentito l'arresto in flagranza
ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi
reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o
appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali
indagini. 5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme della presente legge, è
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni. 6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di
stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo
degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per
ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciate dall'autorità amministrativa
italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689. 7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni
clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 9, comma
3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di
confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti
a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in
appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
Codice di procedura penale. 8.
I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel
corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi
ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con
decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (8). 9.
Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti
dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività
di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello
internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla
assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A
tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
rubrica «Sicurezza pubblica». 2.
L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: a)
è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non è stato respinto ai sensi dell'articolo 8; b)
si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato
chiesto il rinnovo; c)
appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 3.
L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo
straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità giudiziaria
rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto
della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi
dell'articolo 391, comma 5, del Codice di procedura penale. Se tale misura non
è applicata o è cessata, il questore può adottare la misura di cui
all'articolo 12, comma 1. 4.
L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, quando lo straniero: a)
è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione; b)
è espulso ai sensi del comma 2, lettera c), e il prefetto rilevi, sulla base
di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga
all'esecuzione del provvedimento. 5.
Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora
quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua identità e
nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto
pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento. 6.
Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore
può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento. 7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
12, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalità di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. 8.
Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente ricorso al
pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del
provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione sia
eseguita con accompagnamento immediato. 9.
Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora dello
straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché
sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo 12, provvede il pretore
competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il
ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci
giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. 10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso può
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a
certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria.
Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora
sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal
giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete. 11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 12.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, lo straniero espulso è rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato
di provenienza. 13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione,
è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato. 14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi
addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato nel territorio dello Stato. 15.
Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri
sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato
prima della data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso, il
questore può adottare la misura di cui all'articolo 12, comma 1. 16.
L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998. 2.
Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 5, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del
provvedimento. 4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 11 e al
presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida
può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione. 5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine
sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente
l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena
è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore. 6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile
ricorso per Cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della
misura. 7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. 8.
Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri. 9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia
di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti
per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante
convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i
proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché
per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con
il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri. 14.
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione. 2.
L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è
irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4. 2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli
elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo e alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale 3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per
l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli
istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. 4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata
di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione
del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso,
segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero
quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. 5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo
o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta
del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il
tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una
pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato
prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale. 7.
L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998. 2.
Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 11,
comma 1, nei confronti: a)
degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi; b)
degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 7; c)
degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge,
di nazionalità italiana; d)
delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del
figlio cui provvedono. 2.
Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
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diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
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legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
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sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
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sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
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modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
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disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
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cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
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assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
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autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
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D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
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autocertificazione | |||||||||
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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
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