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TITOLO
III Disciplina
del lavoro 1.
L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso
stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con
tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli
Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza. 2.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste
di collocamento. 3.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o
mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione.
Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della 4.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri. 5.
L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dall'anno 1998. 1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve
presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro
di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3,
selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. 2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero. 3.
L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19,
previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero,
che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili. 4.
Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati
non appartenenti all'Unione europea con quote riservate. 5.
L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio. 6.
Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del
contratto di lavoro stipulato con lo straniero. 7.
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno. 8.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni. 1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi
garante dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel
mercato del lavoro, deve presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa alla
questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve
dimostrare di potere effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e assistenza sanitaria per la durata
del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se
sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. 2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti
locali, le Associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di
tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la
suddetta garanzia. 3.
La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le
modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in
particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare
in un anno. 4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti
decreti, i visti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono
rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e
iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il
regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui
al presente comma. 1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta
nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei
confronti di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19,
comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 2.
L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro. 3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di venti
giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale
estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche
con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso
diversi datori di lavoro. 4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza
del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni. 5.
Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e
dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali apposite
convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di
lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani, e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all'accoglienza. 6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è
punito ai sensi dell'articolo 20, comma 8. 1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro
specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività: a)
assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b)
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c)
assicurazione contro le malattie; d)
assicurazione di maternità. 2.
In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è
tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 43. 3.
Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti,
gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2. 4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa. 5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (15), concernenti
il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia
regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai
lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. È fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di
successivo ingresso. 1.
L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non
occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che
l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve altresì
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che
intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività
che lo straniero intende svolgere. 3.
Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. 4.
Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per l'Italia. 5.
La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa
indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19. 6.
Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione. 7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro
centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data
del rilascio. 1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il
regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri: a)
dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro
dell'Unione europea; b)
lettori universitari di scambio o di madre lingua; c)
professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; d)
traduttori e interpreti; e)
collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un
anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; f)
persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani,
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato; g)
lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di
lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano
terminati; h)
lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione; i)
lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in
Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice
civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie; l)
lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; m)
personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o
di balletto; n)
ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; o)
artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese
radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche; p)
stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva
professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23
marzo 1981, n. 91; q)
giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere; r)
persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate «alla pari». 2.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia. 3.
L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
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normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
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diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
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legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
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sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
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sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
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modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
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disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
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cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
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assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
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autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
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D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
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autocertificazione | |||||||||
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si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
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