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Legge stranieri Legge 06
marzo n°40 1998 TITOLO
IV Diritto
all'unità familiare e tutela dei minori 2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli
della presente legge o del regolamento di attuazione. 3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere
preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. a)
coniuge non legalmente separato; b)
figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c)
genitori a carico; d)
parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la
legislazione italiana. 2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a
diciotto anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. 3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a)
di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un
figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente
dimorerà; b)
di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al
doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. 4.
È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. 5.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, è consentito l'ingresso,
al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali è
possibile attuare il ricongiungimento. 6.
Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. 7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione, è presentata alla questura del luogo di dimora del
richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e
sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento
richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. 8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. 9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
a)
allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 27, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore; b)
agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani
o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti; c)
al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in
permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere
richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare; d)
al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche
a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che
il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale
secondo la legge italiana. 2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato
o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività
di lavoro. 3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso
di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed è rinnovabile insieme con
quest'ultimo. 4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui all'articolo 7, è rilasciata una carta di
soggiorno. 5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. 6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti
dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il
quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra
tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in
lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998. 2.
Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno. 3.
Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga
alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata
quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o
per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica 4.
Qualora ai sensi della presente legge debba essere disposta l'espulsione di un
minore straniero, il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal
tribunale per i minorenni. 2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui
delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e
giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei
diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le
modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori
stranieri, limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi. 3.
Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
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diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
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legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
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sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
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sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
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modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
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disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
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cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
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assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
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autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
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D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
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autocertificazione | |||||||||
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si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
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