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Legge stranieri Legge 06
marzo n°40 1998 TITOLO
V Disposizioni
in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla
vita pubblica e integrazione
sociale Capo
I - Disposizioni in materia sanitaria 32.
Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. a)
gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di
collocamento; b)
gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo,
per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. 2.
L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai
minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale è
assicurato, fino dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti. 3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al Servizio sanitario
nazionale, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente
in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, e non può
essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. 4.
L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale può essere altresì
richiesta: a)
dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per
motivi di studio; b)
dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973, n. 304. 5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti
dal decreto di cui al comma 3. 6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4 lettere a) e b), non è
valido per i familiari a carico. 7.
Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale è iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. 2.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia. 3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le
norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a)
la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n.
405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del
Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; b)
la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176; c)
le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne
di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d)
gli interventi di profilassi internazionale; e)
la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai. 4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. 5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano. 6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. 2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (23), come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della
sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle
spese sostenute, che fanno carico al Fondo sanitario nazionale. 3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le
necessità terapeutiche documentate. 4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. Capo
II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione 2.
Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento
di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno
definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e
le associazioni di categoria interessate. 3.
Gli stranieri di cui al comma l, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. 4.
In caso di lavoro subordinato è garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. 2.
L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle regioni
e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed
iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. 3.
La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla
realizzazione di attività interculturali comuni. 4.
Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato. 5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le regioni e gli enti
locali, promuovono: a)
l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; b)
la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo; c)
la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di
scuola secondaria superiore; d)
la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana; e)
la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia. 6.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: a)
delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con
particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana,
nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo,
direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per
l'adattamento dei programmi di insegnamento; b)
dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché
dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni
stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati; c)
dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico; d)
dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. 2.
Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità
studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza. 3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a)
gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche con
riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di
mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; b)
la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio
in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte
dello straniero titolare; c)
l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità; d)
i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c); e)
la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all'istruzione universitaria in Italia; f)
il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. 4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema del
decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni. 5.
È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o
per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in
possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito
all'estero, equipollente. 2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza
provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire
l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti
privati e finanziamenti. 3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. 4.
Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato, ovvero da altri
enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un
alloggio ordinario in via definitiva. 5.
Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti
morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di
alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per
lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e
comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo
sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L'assegnazione
e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata
sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale. 6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali
per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di
abitazione. Disposizioni
sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del Fondo per
le politiche migratorie a)
le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni; b)
la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e
i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine; c)
la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di
origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; d)
la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi; e)
l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in
una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,
xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e
degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione. 2.
Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un registro delle associazioni selezionate secondo
criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. 3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge compiti di studio e promozione di attività
volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la
circolazione delle 2.
In ogni caso compie un atto di discriminazione: a)
il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle
sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che,
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino
ingiustamente; b)
chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o
servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità; c)
chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione alla
formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità; d)
chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività
economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante
in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità; e)
il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri
che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad
una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa. 3.
Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi,
razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di
apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in
Italia. 2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte,
nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante. 3.
Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto. 4.
Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi. 5.
Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto. 6.
Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini
di cui all'articolo 739, secondo comma, del Codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del Codice di
procedura civile. 7.
Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare
il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. 8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5
e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del Codice penale. 9.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei
limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del Codice civile. 10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore
di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. 11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal
pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più
gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto. 12.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. 2.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del
regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative,
di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono
adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli
enti locali per l'attuazione del programma. 3.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma
2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle
politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono
versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al
predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000. 2.
La Commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo. 3.
La Commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il Presidente della Commissione è scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti
nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare
alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e di altre
amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. 4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della Commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della Commissione e ad esperti dei quali la
Commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. 5.
Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
Commissione dal decreto di cui all'articolo 43, comma 1, la Commissione può
affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla Commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti. 6.
Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. |
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normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
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diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
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legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
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sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
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sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
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modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
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disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
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cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
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assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
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autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
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D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
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autocertificazione | |||||||||
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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
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