|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
italiano
hrvatski
home
news
mappa del sito |
||||||||||
|
|
|
TITOLO
VI Disposizioni
concernenti i cittadini degli stati membri dell'Unione europea 2.
Il decreto legislativo deve osservare i seguenti princìpi e criteri
direttivi: a)
garantire piena ed integrale attuazione alle norme comunitarie relative alla
libera circolazione delle persone in materia di ingresso, soggiorno,
allontanamento, con particolare riferimento alla condizione del lavoratore
subordinato e del lavoratore autonomo che intenda stabilirsi, prestare o
ricevere un servizio in Italia; b)
assicurare la massima semplificazione degli adempimenti amministrativi
richiesti ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per la
documentazione del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per
l'iscrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente, con
eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla tutela dell'ordine
pubblico, della sicurezza nazionale e della sanità pubblica; c)
garantire il diritto all'impugnativa giurisdizionale degli atti amministrativi
restrittivi della libertà di ingresso e soggiorno dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli
atti concernenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da ogni
tributo o prelievo di natura fiscale; d)
assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disciplina posta sia
pienamente conforme alle norme comunitarie rilevanti, tenuto conto delle
eventuali modificazioni intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee; e)
provvedere all'esplicita abrogazione di ogni disposizione legislativa e
regolamentare previgente in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento
dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea; f)
assicurare il necessario coordinamento degli istituti previsti nel decreto
legislativo con analoghi istituti previsti dalla presente legge e dal suo
regolamento d'attuazione; g)
prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attuazione del decreto
legislativo, nonché le norme di coordinamento con tutte le altre norme
statali ed eventualmente norme di carattere transitorio. 3.
Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno sessanta giorni prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro
quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.
Con le medesime modalità ed entro lo stesso termine lo schema di decreto
legislativo è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee. |
||||||||
|
|
|
normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
|
|
diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
|
|
legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
|
|
sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
|
|
sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
|
|
modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
|
|
disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
|
|
cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
|
|
assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
|
|
autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
|
|
D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
|
|
autocertificazione | |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
si consiglia l'uso di internet explorer 4 e netscape 4.* o successivi ed una risoluzione video di 800x600 |
||||||||||
|
|
Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright © e-mail: croatinitalia@libero.it |
|
||||||||