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TITOLO
VII Norme
finali a)
l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b)
l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152; c)
l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; d)
l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, e)
gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; f)
l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50; g)
l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297. 2.
All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse
le parole: «, sempre che esistano trattati o accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli
Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo». a)
le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le
disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b)
le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo
3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le
disposizioni della presente legge. 2.
II Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare
pienamente i princìpi della presente legge o per assicurarne la migliore
attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le
disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti
la condizione giuridica dello straniero. 3.
Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della
scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi
entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende
acquisito. a)
quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a
lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto
a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; b)
quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno. 2.
Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente
legge. 2.
All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000
milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto. |
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normativa generale-legge 40/1998 | ||||||||
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diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998 | |||||||||
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legge Bossi-Fini 198/2002 | |||||||||
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sentenza corte costit. 222/2004 | |||||||||
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sentenza corte costit. 223/2004 | |||||||||
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modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04 | |||||||||
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disegno legge-Senato 3107 | |||||||||
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cittadinanza legge 91/92 | |||||||||
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assistenza sanitaria circ. 24/03/00 | |||||||||
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autorizzazione Min.Salute 12/04/00 | |||||||||
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D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 | |||||||||
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autocertificazione | |||||||||
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