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legge  stranieri   


Legge 06 marzo n°40 1998

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

TITOLO VII

Norme finali

  46. Abrogazioni.

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;

c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

g) l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: «, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo».

  47. Testo unico - Disposizioni correttive.

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate fra loro e con le norme della presente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili con le disposizioni della presente legge contenute nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. II Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i princìpi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

  48. Copertura finanziaria.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 42.500 milioni per l'anno 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione della presente legge.

  49. Disposizioni finali.

  1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.  

 

 

 

normativa generale-legge 40/1998
diritti e doveri stranieri-dlgs 286/1998
legge Bossi-Fini 198/2002
sentenza corte costit. 222/2004
sentenza corte costit. 223/2004
modifiche a Bossi-Fini d.legge 241/04
disegno legge-Senato 3107
cittadinanza legge 91/92
assistenza sanitaria circ. 24/03/00
autorizzazione Min.Salute 12/04/00
D.P.R. n. 403 del 20/10/1998
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