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legge  stranieri   


Roma, 26.maggio 2004.

Immatricolazioni degli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico

Adempimenti al momento dell'ingresso in Italia

Entro otto giorni dal loro arrivo i candidati devono presentarsi alla Questura della città in cui intendono stabilire la propria dimora al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il rilascio del permesso di soggiorno , comunque, è subordinato alla dimostrazione delle garanzie economiche previste dalla normativa vigente, avallata dalla dichiarazione della Rappresentanza attestante in base a quale dei requisiti previsti ed alla luce di quale documentazione probatoria sia stato rilasciato il visto per motivi di studio.
Qualora il candidato intenda trasferirsi temporaneamente in altra città (ad esempio, per frequentare corsi di lingua italiana), egli dovrà presentarsi entro 15 giorni alla Questura di detta città per la obbligatoria dichiarazione di variazione di domicilio.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), lo studente straniero dovrà dimostrarne il possesso all’atto della richiesta sia del visto, sia del permesso di soggiorno.

Scioglimento della "riserva"

Le Rappresentanze fanno pervenire alle Università, a completamento delle domande e della documentazione già inviate "con riserva", gli ulteriori documenti di studio muniti dei prescritti atti prima dello svolgimento delle prove di ammissione.
Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse "con riserva". Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque dare conferma entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'effettuazione delle prove di ammissione - anche con copia anticipata per fax - direttamente alle Università dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle
Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo.

La relativa documentazione in originale deve essere inoltrata dalle Rappresentanze alle Università entro e non oltre il 20 ottobre 2004.

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Silvana Ramljak 2001-2004 Copyright ©                                                                                           e-mail: croatinitalia@libero.it